L’art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca con una componente sanzionatoria

Di Maria Francesca ARTUSI

La confisca per equivalente nei reati tributari non può essere applicata retroattivamente.
Tale affermazione si ricava dal principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4145 depositata ieri, che ha affermato testualmente: la disposizione dell’art. 578-bis c.p.p. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6 comma 4 del DLgs. 21/2018 che ha introdotto la suddetta disposizione.
Si tratta della soluzione al quesito che aveva posto la Suprema Corte con la pronuncia n. 15229/2022 (si veda “Rapporto tra confisca per equivalente e reato fiscale prescritto alle Sezioni Unite” del 21 aprile 2022).

La problematica era sorta in seno a un procedimento per dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 74/2000, in cui la citata sentenza ha dichiarato prescritti i delitti contestati, ma si è interrogata sull’ammissibilità della confisca già ordinata in sede di merito.

La questione riguardava dunque, il perimetro temporale di applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., nel testo vigente per effetto della riforma recata dall’art. 1 comma 4 lett. f) della L. 3/2019: “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.

Viene innanzitutto ribadita la natura sanzionatoria della confisca per equivalente a cui dunque si applicano necessariamente tutte le garanzie del diritto penale sostanziale.

Per dirimere il contrasto insorto, resta tuttavia da stabilire quale sia l’esatto ambito di operatività dell’art. 578-bis c.p.p.
Un primo orientamento, facendo maggiormente leva sulla funzione ripristinatoria della confisca per equivalente, attribuisce natura esclusivamente processuale alla disposizione, affermando perciò che la sua applicazione sarebbe retta dal principio tempus regit actum (a cui non si applica il principio di irretroattività della legge sfavorevole).

Il secondo indirizzo, invece, valorizzando la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e attribuendo all’art. 578-bis c.p.p. natura mista (sostanziale e processuale insieme), esclude l’applicabilità della disposizione ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della norma stessa, sulla base del divieto di retroattività connaturato alla natura penale dell’istituto (ex art. 25 comma 2 Cost.) e alle garanzie convenzionali (art. 7 della CEDU) applicabili nella materia penale.

Secondo le Sezioni Unite, le sentenze che sostengono il primo orientamento non prendono in considerazione il fatto che l’art. 578-bis c.p.p. – consentendo al giudice dell’impugnazione, allorquando è stata ordinata la confisca per equivalente, di decidere, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, ai soli effetti della confisca, previo accertamento delia responsabilità dell’imputato – non è una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell’ordinamento, ma ha natura costitutiva in quanto attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all’introduzione dell’articolo, non poteva in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Dunque, la natura pienamente costitutiva della disposizione di cui all’art. 578-bis c.p.p. esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, la misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell’autore del reato, quand’anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale. Un tale principio, infatti, valeva per la confisca in forma diretta, ma non anche per la confisca di valore, la quale, per essere applicata, nei giudizi di merito, esige che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (come per la confisca nei reati tributari ex art. 12-bis del DLgs. 74/2000) e che, per essere mantenuta nei giudizi di impugnazione, richiede che una espressa disposizione di legge (l’art. 578-bis c.p.p. appunto) ne consenta il mantenimento e che rimanga inalterato il giudizio di responsabilità penale.