Irregolarità in tema di reverse charge sanabili con appena 200 euro

Di Alfio CISSELLO

Ai commi 166 e ss. della L. 197/2022 è stata introdotta una definizione delle violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 27 gennaio 2023 n. 2, ha fornito vari chiarimenti applicativi relativi a tale definizione.
Viene in primo luogo affermato come essa sia strutturata in modo pressochè identico alla precedente definizione dell’art. 9 del DL 119/2018.

Rientrano infatti nella definizione le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.
Il perfezionamento della definizione si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione, il cui termine ultimo, specifica l’Agenzia delle Entrate, coincide con il 31 marzo 2024.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1 gennaio 2023.
Sono escluse le violazioni in tema di quadro RW.
Considerato che la definizione, come visto, è uguale a quella dell’art. 9 del DL 119/2018, vale quanto detto nel provv. Agenzia delle Entrate 15 marzo 2019 n. 62274 e nella circ. Agenzia delle Entrate 15 maggio 2019 n. 11.
Ogni soggetto può fruire della definizione, quindi le persone fisiche, le persone giuridiche, i sostituti di imposta e gli intermediari abilitati.

Non rientrano nella definizione, ovviamente, le violazioni meramente formali in quanto sfornite di sanzioni. Ad ogni modo, considerata l’incertezza nel delinearle, pagare comunque i 200 euro può essere opportuno.
Tra le violazioni definibili si annoverano le seguenti:
– omessa/infedele comunicazione delle liquidazioni IVA, “solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta” ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 (ciò è censurabile siccome l’obbligo comunicativo è giuridicamente autonomo rispetto alle violazioni in tema di fatturazione e dichiarazione);
– tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97 (sembra quindi esclusa l’omessa trasmissione, quindi la trasmissione eseguita con un ritardo superiore a 90 giorni);
– omesse/irregolari comunicazioni finanziarie ex art. 10 del DLgs. 471/97 (lo stesso deve valere per le comunicazioni annuali dell’art. 11 del DL 201/2011, sebbene la circolare non le menzioni);
omessa o irregolare presentazione dei modelli INTRASTAT (art. 11 comma 4 del DLgs. 471/97);
– violazione della competenza fiscale laddove non ci sia stato danno per l’Erario (art. 1 comma 4 del DLgs. 471/97);
– errori in tema di fatturazione delle operazioni che non hanno inciso sulla liquidazione del tributo (art. 6 comma 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97);
– omesse/errate fatture in tema di operazioni non imponibili, esenti, escluse ove non ci sia stato riflesso sulle imposte dirette (art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97).

Particolarmente importante si profila il chiarimento sul reverse charge: rientrano nella definizione le violazioni di indebita effettuazione (o mancata effettuazione) del reverse charge ex art. 6 commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97, “solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento”. Sembrerebbe sanabile altresì l’omesso reverse charge, nel rispetto di quanto specificato, ma una maggiore chiarezza ad opera della circolare non guasterebbe.

Viene ritenuta sanabile la mancata iscrizione al VIES, ma ciò, dall’1 gennaio 2020, è condizione sostanziale per applicare il regime di non imponibilità.

Al pari di quanto era stato specificato per l’art. 9 del DL 119/2018, non rientrano nella definizione le violazioni sanabili mediante remissione in bonis, in quanto in detta ipotesi non si è in presenza di una violazione, ma di una irregolarità che ha quale effetto non l’irrogazione di una sanzione bensì il mancato accesso ad un regime opzionale oppure agevolato.
E’ il caso, ad esempio, della mancata comunicazione all’ENEA nei termini di legge.