Sono tenuti a presentarla i soggetti che hanno fruito degli aiuti del regime «ombrello»

Di Pamela ALBERTI

Scade martedì 31 gennaio il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato COVID (salvo le particolari tempistiche previste in caso di definizione agevolata).
Tale termine, si ricorda, era stato inizialmente fissato al 30 giugno ed era stato poi prorogato al 30 novembre 2022, prima dell’ultimo slittamento al 31 gennaio a causa di alcune problematiche di consultazione dell’RNA (si veda “Autodichiarazione aiuti di Stato COVID prorogata al 31 gennaio 2023” del 30 novembre 2022).

L’autodichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno fruito degli aiuti del regime “ombrello” di cui all’art. 1 comma 13 del DL 41/2021 (richiamati anche dall’art. 1 del DM 11 dicembre 2021).
L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito, il cui ultimo aggiornamento risale allo scorso 4 gennaio, ha infatti affermato che l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del regime “ombrello”.

Sempre nell’ambito delle FAQ, l’Agenzia ha inoltre rilevato che l’obbligo dell’autodichiarazione è disposto ai commi 14 e 15 dell’art. 1 del DL 41/2021, secondo i quali “Le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente” e “le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12”. La perentorietà della presentazione dell’autodichiarazione, in attuazione di tali disposizioni, secondo l’Agenzia è confermata anche da quanto disposto con l’art. 3 del DM 11 dicembre 2021.

L’Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che, essendo l’adempimento più volte menzionato previsto per i soggetti che hanno fruito di aiuti appartenenti al regime “ombrello”, “l’autodichiarazione non deve essere presentata dagli operatori economici per cui risultano concessi esclusivamente «altri aiuti»”.
In altri termini, i soggetti che non hanno beneficiato di aiuti del regime “ombrello” ma soltanto di “altri aiuti” non dovranno presentare l’autodichiarazione.

Quanto alle modalità di presentazione, l’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello (contenente anche la possibilità di annullare l’autodichiarazione, dopo le ultime modifiche del 16 gennaio scorso), va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:
– il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

In linea generale, la finalità dell’autodichiarazione, si ricorda, è quella di:
– monitorare il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e delle relative condizioni;
– allocare le misure del regime “ombrello” nell’ambito dei diversi massimali delle suddette Sezioni;
– in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, definire le modalità con cui si intende sanare tale irregolarità.

Resta ferma la possibilità di presentare l’autodichiarazione in modalità semplificata, barrando la casella “ES”, soltanto per i soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
– dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni);
– per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
– l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti del medesimo Quadro temporaneo.

Per approfondimenti sul tema, si rinvia allo Speciale Eutekne.info “L’autodichiarazione aiuti di Stato COVID”, aggiornato con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.