Tale compensazione si configura come un’ordinaria compensazione di una singola società

Di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Il consolidato fiscale è un regime opzionale nel quale, ai sensi degli artt. 117128 del TUIR, la società controllante liquida l’IRES in modo unitario, applicandola su di un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, pari alla somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime della tassazione di gruppo e comprende l’intero reddito delle società consolidate. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale.

Nell’ambito del consolidato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b) del DM 1° marzo 2018, ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES dovuta dalla consolidante:
– i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, nel limite di 2 milioni di euro per ciascun anno solare;
– le eccedenze di imposte ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25 settembre 2014 n. 28 (§ 6), ha chiarito che, nel caso di cessione delle eccedenze IRES generate dal gruppo di importo superiore a 5.000 euro, la società consolidante è tenuta all’apposizione del visto di conformità.
Con le risposte a interpello 25 ottobre 2018 nn. 4950 e 51 e 23 marzo 2021 n. 201, l’Agenzia delle Entrate ha poi specificato che:
– il visto di conformità deve essere apposto nel modello REDDITI SC del soggetto cedente, per “certificare” i crediti di importo superiore a 5.000 euro maturati prima dell’esercizio dell’opzione e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell’IRES del gruppo;
– il visto è necessario anche laddove il soggetto cedente sia la società capogruppo che presenta il modello CNM e anche nel caso in cui i crediti ceduti abbiano la stessa “natura” (IRES) del debito che estinguono per effetto della compensazione (IRES del gruppo);
– la società consolidante deve apporre il visto di conformità al modello CNM, qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore a 5.000 euro; in tal caso i controlli da effettuare sono limitati al solo riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.

Alla luce di quanto esposto in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni in caso di cessione di eccedenze d’imposta all’interno del gruppo, alcuni dubbi potrebbero nascere in merito alla sussistenza dello stesso obbligo nel caso di compensazione di un credito IRES derivante dal modello CNM con un debito IRES da accertamento con adesione, relativo al medesimo consolidato.

In riferimento alla compensazione c.d. “verticale” o “interna”, vale a dire la compensazione di crediti e debiti relativi alla stessa imposta, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (cfr. circolare 3 giugno 2010 n. 29 § 1.1, 11 marzo 2011 n. 13 § 6 e risoluzione 5 dicembre 2003 n. 218) che tale compensazione non rientra nell’ambito della disciplina della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, anche se risulta esposta nel modello F24.

I vincoli alla compensazione, ossia l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni da parte di un soggetto abilitato per compensare crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, si applicano alle sole compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, quindi alla compensazione c.d. “orizzontale” o “esterna”, tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che avviene necessariamente con il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 10 § 9.1 e 25 settembre 2014 n. 28, § 6).

Muovendo dai citati chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, si può quindi desumere che, nel caso in cui all’interno del consolidato nazionale non vi sia un trasferimento di crediti da utilizzare in compensazione, ma una mera compensazione in capo alla società consolidante di un debito e di un credito della medesima imposta (IRES del gruppo), tale compensazione sia analoga a quella “interna” ordinaria di una società singola, e non sia quindi necessario apporre il visto di conformità.