Il termine per la compensazione è stato posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023

Di Pamela ALBERTI

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 1 comma 3 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”) dalla legge di conversione 13 gennaio 2023 n. 6, è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022.
Nessuna modifica invece alla misura dei crediti d’imposta riconosciuti dal medesimo articolo per il mese di dicembre 2022, che restano pari, come nella versione originaria della disposizione, al 30% per le imprese non energivore e al 40% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore (si veda “Tax credit energia e gas prorogati a dicembre 2022” del 22 novembre 2022 e “Nuovi codici tributo per il tax credit energia e gas di dicembre” del 13 dicembre 2022).

L’originaria versione dell’art. 1 comma 3 del DL 176/2022 stabiliva che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del DL 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del DL 176/2022), potevano essere utilizzati, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.
Si ricorda che per i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli concessi per i mesi di ottobre e novembre 2022, tale termine era stato in precedenza fissato al 31 marzo 2023.

Il termine del 30 giugno 2023, ferma restando la disciplina dell’utilizzo e della cessione, è ora prorogato, per tutti i suddetti crediti, al 30 settembre 2023 a seguito delle modifiche apportate al citato comma 3 dell’art. 1 in sede di conversione del DL 176/2022.

Analoga proroga al 30 settembre 2023 è stata inoltre prevista con riguardo all’utilizzo in capo ai cessionari dei suddetti crediti d’imposta per il terzo e quarto trimestre 2022, disciplinata dal comma 4 dell’art. 1 del DL 176/2022.
Al riguardo, con il provvedimento Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2022 n. 450517 è stato già fissato al 21 giugno 2023 il termine per presentare la comunicazione di cessione in relazione ai crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (si veda “Cessione tax credit energia di ottobre e novembre da comunicare entro il 21 giugno 2023” del 7 dicembre 2022).
Tale termine sarà quindi presumibilmente adeguato alla nuova scadenza.

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha prorogato anche per il primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas, incrementandone la misura al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese. Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 (si veda “Tax credit energia elettrica e gas per il I trimestre 2023” del 4 gennaio 2023).

Nell’ambito della conversione in legge del DL 176/2022 è inoltre introdotto il nuovo art. 2-bis, rubricato “Proroga dei termini relativi al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022”.
Tale disposizione, intervenendo sull’art. 2 del DL 144/2022, prevede la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione mediante F24 (anche per i cessionari) di tale credito d’imposta.
Anche in tal caso dovrà essere aggiornato il termine per effettuare la relativa comunicazione di cessione, attualmente fissato al 22 marzo 2023 dal citato provv. n. 450517/2022.

Con riguardo a tale agevolazione per il carburante, viene inoltre prorogato dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 il termine per i beneficiari del credito d’imposta per inviare, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha previsto che il credito d’imposta relativo al carburante del terzo trimestre 2022 può essere utilizzato sino al 31 marzo 2023. Il credito d’imposta relativo al primo trimestre 2023 può essere invece utilizzato fino al 31 dicembre 2023 (si veda “Tax credit carburante per imprese agricole e della pesca nel I trimestre 2023” del 7 gennaio 2023).

Sempre in tema di crediti d’imposta, l’art. 11-bis del DL 176/2022, inserito nel corso della conversione in legge, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico (art. 21 comma 4 della L. 220/2016), al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.