Imposta sostitutiva del 9%, per le società di capitali, da versare con il saldo delle imposte 2022

Di GIANLUCA ODETTO

La versione definitiva della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha confermato senza modifiche la disciplina dell’affrancamento speciale degli utili “black list”, già presente nella versione del disegno di legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Questa disciplina, contenuta nell’art. 1 commi 87-95 della legge, consente di affrancare con una imposizione sostitutiva ridotta gli utili delle partecipate estere risultanti dal bilancio 2021, di modo che gli stessi, una volta distribuiti, risultino integralmente esenti da imposizione in capo al percipiente italiano.

Il regime sostitutivo, di carattere opzionale, riguarda i soli soggetti (IRPEF e IRES) che detengono le partecipazioni, anche indirette, nelle società estere in regime di impresa: le persone fisiche non imprenditori, quindi, non possono beneficiarne.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono pari al 9% per i soggetti IRES e al 30% per i soggetti IRPEF: in sostanza, considerando che, se gli utili delle partecipate si sono formati in periodi di imposta in cui le stesse erano a regime privilegiato, essi scontano l’imposizione integrale in capo al percipiente, di fatto il regime sostitutivo consente un risparmio d’imposta medio di circa 15 punti percentuali.

L’imposta sostitutiva è ridotta di tre punti percentuali (e viene quindi prelevata con aliquota del 6%, per le società di capitali) al ricorrere di una duplice condizione:
– in primo luogo, gli utili devono risultare percepiti dal soggetto controllante residente o localizzato in Italia entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al 2023 (di regola, il 30 giugno 2024);
– in secondo luogo, gli utili oggetto del “rimpatrio celere” devono essere accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera, nonché con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili. Questi due gradi di flessibilità dovrebbero cumularsi, per cui, ad esempio:
– se il socio partecipa direttamente le due società estere A e B, si possono affrancare gli utili di A e non quelli di B;
– nell’ambito degli utili di A, è possibile affrancare una sola parte degli utili esistenti nel bilancio 2021.

L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella società estera. Posto che la percentuale di partecipazione al capitale potrebbe divergere da quella di partecipazione agli utili, si dovrebbe fare riferimento a quest’ultima (come avviene, ad esempio, nell’ambito della disciplina CFC con l’art. 167 comma 6 del TUIR); la questione verrà presumibilmente regolata dalle norme attuative, da emanarsi entro il 1° aprile 2023.

In caso di partecipazioni indirette, si deve tenere conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso; le norme in commento, peraltro, prendono in considerazione le sole partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167 comma 2 del TUIR.

Sempre in tema di base imponibile, un altro punto che dovrà essere oggetto delle disposizioni attuative riguarda il tasso di cambio al quale convertire l’ammontare degli utili da affrancare (questione che in più casi può originare dati molto diversi, viste le fluttuazioni abbastanza significative dell’euro negli ultimi anni).
Le ipotesi possibili – ciascuna delle quali presenta vantaggi e controindicazioni – paiono quella del cambio vigente alla data di chiusura del bilancio estero di riferimento per l’affrancamento (di regola il 31 dicembre 2021), quella del cambio vigente alla data di versamento dell’imposta sostitutiva o quella del cambio al 1° gennaio 2023 (data alla quale retroagiscono gli effetti dell’affrancamento).

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022 (di regola, il 30 giugno 2023); per espressa disposizione di legge, non è consentita la compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. L’opzione si perfeziona con l’indicazione degli utili “affrancati” nella dichiarazione dei redditi riferita al 2022: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratta della dichiarazione REDDITI 2023, il cui termine di presentazione scade il prossimo 30 novembre 2023.

È poi presente una specifica presunzione, costruita in coerenza con quella contenuta dell’art. 1 comma 1008 della L. 205/2017, per cui gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive (sia quella ordinaria, sia quella ridotta per il rimpatrio “celere”). In caso di affrancamento parziale, quindi, il socio residente non è soggetto a tassazione sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli utili affrancati.