Il Ddl. di bilancio 2023 agevola le operazioni ai fini reddituali ma non altrettanto in ambito IVA

Di ANDREA BONINO e EMANUELE GRECO

In maniera similare a precedenti provvedimenti, il Ddl. di bilancio 2023, nell’introdurre specifiche norme agevolative in materia di assegnazione dei beni d’impresa ai soci, nulla dispone relativamente alla disciplina IVA delle predette assegnazioni.
Come indica chiaramente la relazione illustrativa al disegno di legge, “sotto il profilo IVA, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio”.
Ne discende l’applicabilità della normativa ordinariamente prevista per le suddette operazioni, sia in termini di assoggettamento o meno a imposta che del conseguente regime impositivo (cioè esenzione, aliquote ridotte, reverse charge ecc.).

In via preliminare, si rammenta che le assegnazioni ai soci sono disciplinate dall’art. 2 comma 2 n. 6) del DPR 633/72, il quale assimila dette operazioni alle cessioni di beni, per le quali la base imponibile, in assenza di un corrispettivo definito a livello contrattuale, è costituita “dal prezzo di acquisto (dei beni) o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c) dello stesso decreto.

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 37/2016), nella quantificazione della base imponibile non si dovrà far riferimento al mero prezzo di acquisto del bene. Né si dovrebbe computare nel corso di acquisto l’eventuale IVA indetraibile derivante dall’applicazione del pro rata (a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 20435/2021).
Dovranno, invece, essere considerate tutte le spese sostenute per le riparazioni o per il completamento del bene stesso durante la sua vita aziendale (a condizione, ovviamente, che abbiano dato diritto alla detrazione), senza trascurare, tuttavia, il deprezzamento che il bene ha subito nel tempo.

Per quanto concerne il regime IVA applicabile alle assegnazioni di beni immobili, occorre esaminare le regole dettate dall’art. 10 comma 1 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72, in base al quale il regime di imponibilità o di esenzione discende dalla natura dell’immobile (abitativo o strumentale per natura, in dipendenza della classificazione catastale), nonché dalle caratteristiche soggettive (impresa costruttrice, di ripristino, altro) della società che procede all’assegnazione. Se l’assegnazione è in regime di imponibilità, la società assegnante dovrà addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario (assegnatario), non rientrando l’operazione tra quelle per le quali la rivalsa è facoltativa ex art. 18 del DPR 633/72.

Tutto ciò premesso, se l’assegnazione assume rilevanza ai fini IVA (sia in regime di esenzione che di imponibilità), la società assegnante dovrà emettere fattura elettronica via SdI, utilizzando il codice tipo documento TD01, all’interno del quale esporre, tra gli altri, i dati di riferimento (cognome, nome, codice fiscale o numero di partita IVA ecc.) del socio assegnatario.

Nel caso in cui il socio assegnatario sia un soggetto passivo di imposta e la società assegnante, al ricorrere delle condizioni richieste dai nn. 8-bis e 8-ter dell’art. 10 del DPR 633/72, intenda applicare l’IVA per opzione (es. assegnazione di un fabbricato strumentale per natura, da parte di una società che non lo abbia costruito o ristrutturato), dovrà essere applicato il meccanismo del reverse charge, come imposto dall’art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72.
La fattura emessa in formato elettronico dall’assegnante, senza addebito d’imposta dovrà, dunque, esporre il codice natura operazione N6.4, al fine di essere integrata dal socio assegnatario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, ed essere annotata, nei termini previsti, negli appositi registri IVA.

In merito, infine, all’eventuale assegnazione in regime di esenzione IVA (ad esempio, immobile strumentale assegnato da società che non lo abbia costruito o ristrutturato, in assenza di opzione per l’imponibilità), è da tenere in conto la necessità di effettuare la rettifica della detrazione, in riferimento all’IVA detratta al momento di acquisto del bene, secondo le modalità previste in via ordinaria dall’art. 19-bis2 del DPR 633/72, a condizione che l’assegnazione in oggetto avvenga nel corso del periodo di tutela fiscale, pari a dieci anni per i fabbricati.
La rettifica dovrà essere operata in un’unica soluzione, con riferimento a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016).

La rettifica in esame è dovuta anche nell’ipotesi di assegnazioni di immobili acquistati presso soggetti privati (o prima del 1973), le quali sono effettuate fuori campo di applicazione dell’IVA, secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate (circ. nn. 26/2016 e 37/2016). Nella fattispecie, la rettifica dovrà essere operata con riferimento alla sola imposta assolta sugli eventuali interventi incrementativi (che non abbiano esaurito la loro utilità), operati sull’immobile nel corso del periodo di tutela fiscale (dieci anni) poiché il bene, come detto, è stato acquistato senza esercitare il diritto alla detrazione.