Prorogata anche l’introduzione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante sistema TS

Di LUCA BILANCINI

Sollecitata da più parti – si veda in particolare l’informativa n. 118/2022 del CNDCEC dello scorso 13 dicembre, ma anche il comunicato stampa ANC 5 dicembre 2022 – dovrebbe essere ormai definita la proroga, anche per l’anno 2023, del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche. È questo quanto emerge dalla bozza circolata del decreto “Milleproroghe”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri (si veda “Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto Milleproroghe” di oggi).

La norma (art. 10-bis del DL 119/2018), la cui formulazione letterale lasciava intendere che si era in presenza di un provvedimento temporaneo (“Per il periodo d’imposta 2019”), dovrebbe prolungare i suoi effetti almeno ancora per un’annualità.
Permane, dunque, il divieto di emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, in capo:
– ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
– ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).

È appena il caso di sottolineare come il divieto valga esclusivamente per le operazioni B2C. Devono, invece, essere documentate da e-fattura via SdI le prestazioni sanitarie “imputate” a soggetti diversi da persone fisiche (B2B), indipendentemente dal fatto che siano effettuate direttamente verso questi ultimi (ad es. locazione di dispositivi medici a strutture sanitarie) o siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” qualora il committente si faccia carico del pagamento del corrispettivo per adempiere a un obbligo contrattuale o per altri motivi (risposta a interpello 24 luglio 2019 n. 307).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, al fine di rispettare l’obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica e, nel contempo, la tutela dei dati personali, le parti, in questo caso, sono tenute ad “adottare tutti gli accorgimenti necessari” al fine di non riportare, all’interno della fattura, informazioni che non siano richieste dalla legislazione e che possano essere idonee a “violare le varie disposizioni in essere” (FAQ 19 luglio 2019 n. 73).

Nonostante si vada verso il quinto anno di applicazione del divieto, ancora permangono dubbi con riferimento ai profili sanzionatori in tema di privacy, correlati all’eventuale inadempimento. Non è chiaro, in particolare, a quali conseguenze incorra l’operatore che abbia erroneamente emesso e-fattura in luogo di un documento analogico.

Come già ricordato su Eutekne.info (si veda “Test privacy per la fattura delle protesi” del 12 aprile 2022), l’Autorità Garante aveva affermato che l’emissione di una fattura elettronica attraverso il SdI, nonostante il predetto divieto, non avrebbe potuto essere ritenuta lecita, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento Ue n. 679/2016 (cfr. provv. n. 511/2018). Ciò renderebbe applicabile l’art. 83 par. 5 del medesimo Regolamento, in base al quale, in aggiunta o in luogo delle misure di ammonimento previste dall’art. 58 par. 2, la violazione dei principi base del trattamento è soggetta a “sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore”. Si ricorda, inoltre, come siano soggette a tale sanzione, fra l’altro, le violazioni di cui all’art. 2-septies comma 8 del DLgs. 196/2003, in base al quale i dati genetici, biometrici e relativi alla salute “non possono essere diffusi” (art. 166 comma 2 del DLgs. 196/2003).

Resta fermo il fatto che, ai sensi dell’art. 83 par. 2 del Regolamento Ue n. 679/2016, nella determinazione in ordine all’an e al quantum della sanzione occorre tenere in considerazione gli elementi che potrebbero proporzionare la stessa alla gravità della violazione.

Sempre restando nell’ambito del settore sanitario, occorre segnalare che, in base a quanto emerge sempre dalla bozza del decreto “Milleproroghe”, dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2024 (e non dal 1° gennaio 2023) l’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema TS da parte dei soggetti che ne sono tenuti (ad esempio farmacie, parafarmacie, ottici).

In un’ottica di semplificazione l’art. 2 comma 6-quater del DLgs. 127/2015, ha infatti previsto, al fine di “evitare una duplicazione di adempimenti” (cfr. Relazione illustrativa al DL 119/2018), che i registratori telematici e i server RT possano trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria, previa apposita configurazione.
Ancora per tutto il prossimo anno, tuttavia, tale modalità dovrebbe risultare facoltativa e non obbligatoria.