Dovrebbero rientrare anche le violazioni prodromiche come le infedeli/omesse fatturazioni

Di ALFIO CISSELLO

Il disegno di legge di bilancio 2023 in discussione in Parlamento prevede, all’art. 40, un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie.
Si tratta, nei fatti, di un istituto definitorio simile al ravvedimento operoso ma che, tecnicamente, non si sovrappone all’art. 13 del DLgs. 472/97.

Esso, infatti, può riguardare qualsiasi violazione sostanziale su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate riguardante le dichiarazioni, purché non si tratti di emersione di attività finanziarie o patrimoniali estere (in altre parole non si sana il quadro RW).

Il beneficio consiste nella sola riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, dovendosi quindi pagare imposte e interessi legali. La norma parla genericamente di interessi, ma, in assenza di specificazione dovrebbero essere quelli al tasso legale.
Gli importi o la prima rata vanno pagati entro il 31 marzo 2023.

Si può pagare in 8 rate trimestrali di pari importo.
Si possono sanare le violazioni relative al periodo di imposta 2021 e antecedenti, purché si tratti di anni ancora accertabili. A nostro avviso, nell’andare a ritroso si deve tenere conto di proroghe o raddoppi dei termini introdotti dal legislatore, come ad esempio il raddoppio dei termini per le violazioni penali (abrogato dalla L. 208/2015 dal periodo di imposta 2016) e la proroga biennale ex art. 1 comma 9 del DL 119/2018 sui PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018.

Non ci sono le limitazioni temporali caratterizzanti l’art. 13 del DLgs. 472/97: in altre parole non dovrebbero esserci dubbi sulla possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione, che di norma soggiace allo sbarramento temporale dei 90 giorni.
Naturalmente, si prende, quale base di computo, la sanzione del 120% ex artt. 1 o 5 del DLgs. 471/97 che diventa del 6,67%.

Il ravvedimento riguarda non, dal punto di vista squisitamente tecnico, le violazioni dichiarative ma le violazioni riguardanti la dichiarazione, che potrebbero essere quelle che hanno riflesso dichiarativo.
Per fare l’esempio più semplice, se il contribuente non ha fatturato e non ha dichiarato talune operazioni, sembra possibile sanare sia la violazione dell’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97 (pagando una sanzione del 5% per ciascuna operazione, 90/5) sia la sanzione da dichiarazione infedele (sempre del 5%, 90/5). Lo stesso per la indebita detrazione.
Non può essere oggetto di ravvedimento il quadro RW ma è possibile sanare l’omessa dichiarazione di redditi esteri, come quelli da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.
Uguali considerazioni valgono per l’infedele/omessa presentazione del modello 770.

Ovviamente non operano il cumulo giuridico e la continuazione.
Rientrano anche le violazioni emergenti da controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73), quindi l’indebita fruizione di detrazioni di imposta e di deduzioni dall’imponibile (quadro RP del modello REDDITI PF).
La sanzione in questo caso è pari all’1,67% (30/18, ex art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97).

Occorre regolarizzare la violazione dunque bisogna presentare la dichiarazione omessa o ripresentare correttamente la dichiarazione oltre che effettuare la nota di variazione in aumento se si regolarizza anche l’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97.
Il presupposto per potersi ravvedere è che la violazione non sia stata oggetto di avviso di accertamento: non ostano al ravvedimento speciale, di conseguenza, il questionario o l’invito a comparire così come gli inviti strumentali all’accertamento con adesione.

Anche la comunicazione bonaria ex art. 36-ter del DPR 600/73 osta al ravvedimento (si dovrebbe intendere la comunicazione con cui si intima il pagamento e non quella, antecedente, con cui si chiedono i documenti).

Sul versante penale, ove le imposte gli interessi e le sanzioni ridotte siano pagati entro l’apertura del dibattimento penale di primo grado, dovrebbe sempre spettare l’attenuante ex art. 13-bis del DLgs. 74/2000.
Ove si tratti di dichiarazione infedele o fraudolenta (artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000), addirittura potrebbe verificarsi la non punibilità del reato sempre che non ci siano stati controlli di natura penale o amministrativa (art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000).