Tale scadenza riguarda i crediti relativi al I e II trimestre 2022

Di PAMELA ALBERTI

I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, possono essere ceduti per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti, allo stato attuale, con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30 giugno 2022 e n. 376961 del 6 ottobre 2022.
A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione della cessione del credito.
La comunicazione della cessione del credito deve essere trasmessa, utilizzando lo specifico modello approvato, mediante i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto delle specifiche tecniche, dal soggetto che appone il visto di conformità.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del bonus.

Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 21 dicembre 2022 per i crediti d’imposta relativi al:
– I trimestre 2022, disciplinati dall’art. 15 del DL 4/2022 per le imprese energivore e dall’art. 15.1 del DL 4/2022 per le imprese gasivore;
– II trimestre 2022, disciplinati, in linea generale, dall’art. 4 del DL 17/2022 per le imprese energivore, dall’art. 3 del DL 21/2022 per le imprese non energivore, dall’art. 5 del DL 17/2022 per le imprese gasivore e dall’art. 4 del DL 21/2022 per le imprese non gasivore.

I cessionari che hanno acquistato il credito possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo (si veda anche “Comunicazione di cessione dei bonus per acquisto di prodotti energetici dal 7 luglio” del 1° luglio).
I cessionari devono comunque utilizzare i suddetti crediti relativi al I e II trimestre 2022 in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
Al riguardo l’Associazione nazionale commercialisti, con un comunicato stampa diffuso ieri, dopo aver evidenziato una serie di criticità “in grado di inficiare sostanzialmente la ratio agevolativa” della misura, ha chiesto che si intervenga tempestivamente, stante l’approssimarsi del 31 dicembre, per eliminare la scadenza attualmente prevista per l’utilizzo dei bonus maturati, chiedendo altresì che l’eventuale mancata presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrata non produca la decadenza del beneficio fiscale, ma possa considerarsi errore formale assoggettabile a sanzione.

Per i crediti d’imposta relativi al III e IV trimestre 2022 sono invece previste scadenze diverse, da ultimo prorogate a opera del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”), come evidenziato anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2022.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 comma 11 del DL 144/2022 (c.d. DL “Aiuti-ter”), modificando l’art. 6 comma 6 e 7 del DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”), aveva inizialmente prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas per il III trimestre 2022.
Sulla base di tale proroga era stato emanato il provvedimento del 6 ottobre 2022 n. 376961, il quale prevede la presentazione della comunicazione di cessione entro il 22 marzo 2023 (si veda “Cessione tax credit energia III trimestre da comunicare entro il 22 marzo 2023” del 7 ottobre 2022).

Successivamente, l’art. 1 comma 3 e 4 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”) ha però ulteriormente prorogato il suddetto termine per l’utilizzo al 30 giugno 2023, per cui, ove tale data venga confermata nel testo convertito, sarà necessario un aggiornamento del summenzionato provvedimento.

Anche i crediti relativi al periodo ottobre-novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022) – per i quali inizialmente era previsto il termine del 31 marzo 2023 – e al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022), in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite F24, possono essere ceduti e vanno fruiti dai cessionari entro il 30 giugno 2023.
Le relative modalità attuative per la cessione di tali crediti dovranno essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per un riepilogo della disciplina relativa ai crediti energia, aggiornata con il DL 176/2022, si rimanda alla Scheda di Aggiornamento on line dedicata.