Il Consiglio nazionale forense ha inviato agli Ordini una risposta dell’ANAC sul Piano integrato di attività e organizzazione

Di MARIA FRANCESCA ARTUSI

Il Consiglio nazionale forense ha condiviso ieri con tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati la comunicazione ricevuta dall’Autorità nazionale anticorruzione relativa al PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).
L’ANAC, infatti, ha dato riscontro alla richiesta avanzata dall’Ordine degli Avvocati di Novara con la quale si è chiesto di chiarire se gli Ordini professionali debbano approvare il PIAO.

Va ricordato che tale Piano è il nuovo strumento individuato per garantire la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e semplificare i processi della P.A. ai sensi dell’art. 6 del DL 80/2021. Sono tenute alla sua adozione le pubbliche amministrazioni previste dall’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, che abbiano più di 50 dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono, invece, unicamente alle attività per la mappatura dei processi “anticorruzione”, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della L. 190/2012. Si tratta, in particolare, delle seguenti aree: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Il PIAO va adottato entro il 31 gennaio di ogni anno (data già nota quale termine previsto dalla L. 190/2012 per l’approvazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

Sono da subito nati dei dubbi sull’inclusione di alcuni enti entro l’ambito applicativo della norma, tra cui gli Ordini professionali.

Nella nota in commento, l’ANAC rappresenta che, alla luce della disciplina citata, sono esclusi gli Ordini professionali “ove non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all’elenco di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001”. Affermazione che tra l’altro si trova anche nel testo del nuovo Piano nazionale anticorruzione, approvato ma non ancora pubblicato (si veda “Piano nazionale anticorruzione focalizzato sull’antiriciclaggio” del 22 novembre 2022).

Sul punto il Consiglio nazionale forense non pare avere dubbi: l’ANAC escluderebbe così “definitivamente” il tema del PIAO per gli Ordini degli avvocati (da cui erano giunte diverse richieste di chiarimenti al CNF nelle ultime settimane).
In proposito, viene citata anche la recente sentenza del TAR Lazio – n. 14283 del 2 novembre 2022 – con la quale il giudice amministrativo annulla la circolare con cui la Ragioneria generale dello Stato ha cominciato a chiedere agli Ordini di comunicare i costi del personale.
Il CNF evidenzia alcuni passaggi significativi della sentenza, ribadendo la non afferenza degli Ordini al circuito della finanza pubblica, nonché la necessità che sia la legge, e non l’amministrazione, a imporre eventuali obblighi agli Ordini medesimi.