I crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono utilizzabili fino al 30 giugno 2023

Di PAMELA ALBERTI

L’art. 1 del DL 176/2022, c.d. DL “Aiuti-quater”, prevede l’estensione anche al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”), disponendo altresì la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022.

La nuova disposizione prevede anzitutto che i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del DL 144/2022, siano riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Vengono quindi riconosciuti:
– alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
– alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022;
– alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022.

Con riguardo al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal secondo periodo dell’art. 1 comma 1 del DL 144/2022, lo stesso è riconosciuto, alle medesime condizioni previste dal terzo periodo del comma 1, anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

La nuova disposizione stabilisce altresì che tutti i suddetti crediti d’imposta, sia quelli relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022) che quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del DL 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del DL 176/2022), sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.
Viene quindi prorogata al 30 giugno 2023 la data in precedenza fissata al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi non solo ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma anche per quelli relativi al terzo trimestre 2022.
Resta ferma l’inapplicabilità dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000 e l’irrilevanza fiscale di tali crediti.

Il DL 176/2022 prevede altresì che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022, siano cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”, ferme restando le regole già individuate con riferimento ai precedenti crediti.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Viene inoltre previsto che per i crediti relativi al mese di dicembre 2022 restano fermi, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dall’art. 1 del DL 144/2022.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Viene quindi, di fatto, prorogato al 16 marzo 2023 il termine precedentemente previsto al 16 febbraio 2023 dal DL “Aiuti-ter” per tale comunicazione con riferimento ai crediti per il terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.