Dal 17 novembre in vigore il correttivo del DLgs. 36/2021

Di LUCIANO DE ANGELIS

Esclusione delle sponsorizzazioni dal novero delle attività diverse, libertà per gli enti del Terzo settore che esercitino attività sportiva di non farlo a titolo principale, ritorno delle cooperative fra i soggetti giuridici legittimati a porre in essere attività sportiva dilettantistica.
Sono alcune delle principali novità apportate al DLgs. 36/2021 dal decreto correttivo 5 ottobre 2022 n. 163.

Il decreto sarà in vigore dal 17 novembre 2022,  con la maggior parte delle disposizioni che si applicheranno dal 1° gennaio 2023 (salvo proroga invocata da alcune settimane da alcuni settori del mondo sportivo). Le novità in commento, peraltro, indurranno molte associazioni sportive dilettantistiche a modificare i propri statuti.

Riguardo a questi ultimi, infatti, l’art. 7 del DLgs. 36/2021 richiede ora negli oggetti sociali che la ASD eserciti in via stabile l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (l’art. 90 della L. 289/2002 faceva invece unicamente riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica).

Viene inoltre stabilito dall’art. 9 (ma sarà necessario prevederlo negli statuti) che sia le ASD che le SSD potranno esercitare attività diverse da quelle principali purché queste abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali (organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche) secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito decreto.

Ancora, è reso più stringente il regime di incompatibilità per gli amministratori. Tale incompatibilità riguarda ora non solo l’analoga carica detenuta dagli stessi in ASD/SSD che operano nella medesima disciplina sportiva, ma da un lato si estende a qualsiasi carica in altra ASD/SSD affiliata allo stesso EPS (ente di promozione sportiva) e dall’altro prescinde dalla disciplina sportiva esercitata.

Fra le attività diverse, ed è novità di estrema rilevanza pratica, viene stabilito che ai fini del rapporto con le attività principali non si computino quali attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. In altri termini, nel rapporto fra attività principali e diverse che verrà stabilito con apposito DPCM (art. 9 comma 1), tali proventi (spesso fondamentali per la vitalità stessa dell’ente) non verranno considerati.

In merito alle strutture giuridiche legittimate a esercitare l’attività sportiva dilettantistica vengono ammesse, oltre alle associazioni sportive (dotate o meno di personalità giuridica ex art. 36 e seguenti c.c.), anche le società di capitali di cui al Libro V, Titolo V del codice civile nel cui novero tornano a essere ammesse anche le società cooperative, di cui al Libro V, Titolo VI dello stesso codice, mentre escono le società di persone che invece erano state introdotte dalla prima stesura del DLgs. 36/2021.
Fra i soggetti legittimati all’esercizio delle attività sportive dilettantistiche vengono poi espressamente ricompresi gli enti del Terzo settore (ETS) costituiti ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e quindi anche le fondazioni potranno assumere la natura di fondazioni sportive dilettantistiche.

Con riferimento agli ETS, nel modificato art. 7 viene previsto che se l’ente è stato costituito per una delle attività tipiche rientranti nel Codice del Terzo settore (ai senti dell’art. 4 del CTS), anche nella forma di impresa sociale, per essi non sarà richiesto che l’attività sportiva dilettantistica esercitata dall’ente (o dalla società) risulti come attività principale. Tale previsione, si legge nella relazione ministeriale di accompagnamento, ha il fine di evitare, per gli enti del Terzo settore, che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto, come richiesto, lo sport come attività principale.

Per questi enti, poi l’art. 6 comma 1 lett. c-bis), oltre all’iscrizione al RUNTS, richiede l’iscrizione al Registro delle attività sportive (RNASD). Si tratta del nuovo registro detenuto dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deputato a sostituire, o quanto meno ad affiancare, l’attuale Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche detenuto dal CONI.

Sempre nel modificato art. 6, al comma 2, si prevede, infine che per gli enti iscritti nei due registri (RUNTS e RNASD) le disposizioni del DLgs. 36/2021 in tema di attività sportiva si applicano esclusivamente in merito all’attività sportiva esercitata e nei limiti di compatibilità con le regole del Terzo settore. In altri termini, sia nel caso di carenza di norme di diritto sportivo sia nel caso di contrasti fra norme, prevarranno le norme previste per il Terzo settore o quelle sull’impresa sociale.