La comunicazione va effettuata tramite PEC entro 30 giorni dall’assunzione a tempo determinato da parte della P.A.

Di DANIELE SILVESTRO

I professionisti, assunti a tempo determinato dalla Pubblica Amministrazione per attività legate al PNRR, dovranno comunicare alla propria cassa di appartenenza, entro 30 giorni dall’assunzione, il mantenimento o meno dell’iscrizione in detto periodo.
Lo stabilisce il DM 2 settembre 2022 del Ministero del Lavoro, attuativo della previsione di cui all’art. 1 comma 7-quater del DL 80/2021.

In base a quest’ultima norma i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter (ovverosia per l’attuazione dei progetti del PNRR) possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96. In ogni caso, specifica la disposizione, è escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5 lett. b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa di appartenenza.

Tornando al decreto in commento, vengono in particolare definiti l’ambito soggettivo e il regime contributivo, le modalità di comunicazione alla cassa, nonché gli effetti del mantenimento o meno dell’iscrizione durante il periodo di assunzione a tempo determinato.

Circa il primo aspetto, il decreto si applica ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1 comma 7-ter del DL 80/2021, i quali risultano inquadrati come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione. Pertanto, sotto il profilo previdenziale, tali soggetti sono iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.

Tale assunzione pone in capo al professionista l’obbligo di comunicare alla cassa di appartenenza:
– l’accettazione dell’incarico;
– la volontà di mantenere o meno l’iscrizione.
La comunicazione deve essere effettuata mediante PEC entro 30 giorni dall’assunzione. Per coloro i quali risultano già assunti, la comunicazione circa la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e della volontà di mantenere o meno l’iscrizione alla cassa deve essere effettuata, sempre mediante PEC, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Gli effetti di tale opzione ricadono sia sugli adempimenti contributivi, sia sulle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Nel dettaglio, nell’ipotesi in cui il professionista opti per il non mantenimento dell’iscrizione alla cassa, quest’ultima dovrà sospendere l’iscrizione del professionista dai propri ruoli con la conseguenza che la relativa posizione assicurativa non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.

Operativamente, il professionista non sarà tenuto – per tutta la durata del rapporto di lavoro in questione – al versamento di alcun contributo soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali alla cassa (pertanto, lo stesso professionista non potrà fruire delle prestazioni associate all’iscrizione). Tuttavia, rimangono dovuti i contributi obbligatori alla cassa per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale e le prestazioni associate agli stessi.
Una volta cessato il rapporto a tempo determinato, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso la cassa del periodo assicurativo maturato all’INPS.

Viceversa, se il professionista opti per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa di appartenenza, quest’ultima non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa. Ciò comporta il versamento della contribuzione:
– soggettiva e integrativa minime, se previsto dall’ordinamento;
– per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dalla cassa, ove prevista.
Non è invece dovuto il contributo di maternità, in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS.
Inoltre, il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall’INPS e dalla cassa e, all’atto della richiesta, è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in merito.

Infine, il decreto in esame specifica che se l’ordinamento di una cassa prevede la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento presso la medesima cassa dei contributi previdenziali relativi all’attività come dipendente, il professionista può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal decreto. In tal caso è necessaria una comunicazione sia alla cassa, sia alla Pubblica Amministrazione.