Interessati, tra gli altri, banche, benzinai e noleggiatori occasionali di imbarcazioni
Prima di procedere al versamento degli acconti, occorre verificare se ricorre una o più delle ipotesi in cui bisogna rideterminare le imposte storiche di riferimento, sulle quali commisurarli. Come accade ormai ogni anno, infatti, ai soli fini del versamento degli acconti, anche per il 2022 specifiche norme impongono l’obbligo di ricalcolare la relativa base di computo, al fine di anticipare i rispettivi effetti finanziari (per approfondimenti si rinvia alla Scheda di aggiornamento “Acconti: imposte dirette, addizionali, IRAP, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95”).
Innanzitutto, tenute al ricalcolo sono banche e assicurazioni, per via delle modifiche al regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti introdotte dall’art. 42 commi 1-1-ter del DL 17/2022.
Per tali soggetti, dal 2015, sono interamente deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
– le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
– le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.
Analoga disciplina si applica ai fini IRAP, atteso che, dal 2015 (soggetti “solari”), sono interamente deducibili, nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):
– in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
– in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
Sia ai fini IRES che IRAP, per il primo periodo di applicazione della “nuova” disciplina (2015, per i soggetti “solari”), i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.
L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:
– il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;
– l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
– il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
– il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025;
– il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
L’art. 42 comma 1 del DL 17/2022 rimanda la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”), in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti “solari”). Inoltre, al fine di garantire la neutralità finanziaria della modifica normativa, si prevede l’anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.
Alla luce delle modifiche introdotte, ai soli fini del versamento degli acconti, si prevede che:
– in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della quota deducibile nel 2021;
– in caso di adozione del metodo previsionale, l’IRES e l’IRAP presunte, relative al 2022, sono calcolate senza considerare l’anticipazione al 2022 della deducibilità del 53% della quota del 10% prevista per il 2026.
Un’ulteriore fattispecie di ricalcolo interessa gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che, nel 2021, hanno fruito della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa prevista dall’art. 34 della L. 183/2011.
Nel dettaglio, se l’acconto IRPEF/IRES 2022 è calcolato con il metodo storico, l’IRPEF/IRES 2021, base di commisurazione dell’acconto medesimo, va assunta senza considerare tale deduzione.
Ancora, occorre considerare la detassazione dei contributi e delle liberalità percepite dai soggetti sottoposti a determinate procedure di crisi, prevista dall’art. 88 comma 3-bis del TUIR. In particolare, in caso di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2022 con il metodo storico, i contribuenti che hanno fruito dell’agevolazione nel periodo d’imposta 2021 (secondo le modalità definite dalla norma), devono rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2021 come se il beneficio non fosse stato applicato (art. 14 comma 3 del DL 18/2016).
Infine, i soggetti che effettuano, in forma occasionale, noleggio di navi e imbarcazioni da diporto e assoggettano i proventi derivanti da tale attività all’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’art. 49-bis del DLgs. 171/2005 devono determinare l’acconto IRPEF/IRES 2022 senza tenere conto del regime agevolato.