La delega può inserirsi in un rapporto gestorio e il rapporto di mandato può escludere che il delegato possa avere la disponibilità delle somme
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente al soggetto che viene indagato, ove non caratterizzata da limitazioni e priva della indicazione della sua funzione, è sufficiente, in assenza di allegazioni di segno contrario, a dimostrare la disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate (Cass. n. 13130/2020).
In particolare, è stato affermato che una delega illimitata ad operare su un conto corrente bancario intestato a una persona fisica, di cui non sia neppure stato indicato lo scopo e la funzione, attribuisce al delegato, in mancanza di indicazioni di sorta circa la sua natura meramente gestoria, la disponibilità delle somme giacenti su tale conto. Ciò in quanto, proprio in virtù della delega, egli ha la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, che, però, non rilevano in sede di verifica della disponibilità di dette somme, cioè della possibilità di apprenderle e disporne “uti dominus”.
L’indagine va, dunque, incentrata sulla nozione di disponibilità di cui all’art. 12-bis del DLgs. 74/2000. La disponibilità consiste, infatti, nel potere di disporre senza incontrare limiti e senza dover sottostare ad autorizzazioni, sulla base di una relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ossia con una signoria di fatto sulla res non riconducibile alle categorie del diritto privato (così, Cass. n. 29692/2019, nella quale è stata anche richiamata l’affermazione, secondo cui il richiamo più appropriato, tra gli istituti di diritto civile, sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l’art. 1140 c.c.).
Diverso è il caso in cui la delega sia rilasciata da una persona giuridica al proprio amministratore. La sentenza n. 39772, depositata ieri dalla Cassazione, ha annullato il sequestro preventivo dei conti correnti bancari di una serie di società, fino alla concorrenza della somma di 645.855 euro, in relazione al reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) contestato all’amministratore delle stesse.
I giudici di legittimità fanno notare che tale sequestro non era stato eseguito nei confronti della società in forza del suo ruolo di beneficiaria delle condotte delittuose, né a causa della impossibilità di eseguire il sequestro del profitto dei reati in via diretta; bensì sul diverso presupposto della disponibilità delle somme a credito sui conti correnti bancari intestati alla società da parte dell’indagato, ossia quale sequestro per equivalente (non essendo stato possibile eseguire il sequestro diretto), ma di beni ritenuti nella disponibilità dell’indagato.
Va ricordato che le Sezioni Unite in proposito hanno già avuto modo di affermare che è consentito, nei confronti di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica (Cass. SS.UU. n. 10561/2014). Ma non è questo il caso.
Nella situazione in esame, infatti, la delega illimitata ad operare sui conti corrente societari si inserisce in un rapporto gestorio e in questo trova causa, essendo connaturata ai poteri di gestione, e dunque anche di spesa, attribuiti all’amministratore di una società di capitali, la disponibilità delle somme di cui l’ente sia titolare, al fine di poterne disporre in nome e per conto dell’ente medesimo, salvi gli obblighi di rendiconto che derivano dal rapporto di mandato intercorrente tra l’amministratore e l’ente.
Tale rapporto, in assenza di elementi di segno contrario, qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi (come affermato, per escluderne la rilevanza, nella sentenza della Cassazione n. 15047/2021 e Cass. n. 29692/2019) ed esclude, pertanto, che il delegato possa ritenersi avere la disponibilità, nel senso anzidetto, delle somme a credito sul conto della persona giuridica nel nome e per conto della quale è delegato a operare nell’ambito del rapporto gestorio che a questa lo lega.
Per la Cassazione consegue, dunque, la necessità di un nuovo esame da condurre sulla scorta di quanto ricordato in ordine alla nozione di disponibilità e alla rilevanza da attribuire alla delega illimitata a operare sul conto corrente bancario di una persona giuridica di cui il delegato sia il legale rappresentate.