Il termine per effettuare integrazioni «a favore del contribuente» scade il 25 ottobre

Di CARLOTTA ANNA MARIA GHIO e MASSIMO NEGRO

Scade il 25 ottobre 2022 il termine per presentare il modello 730 integrativo nel caso in cui un contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione modello 730/2022 e l’integrazione e/o la rettifica comportino un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata,

Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 14 del DM 164/99, i contribuenti hanno la possibilità di presentare modelli 730 integrativi qualora dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori la cui correzione determini a loro favore un rimborso o un minor debito d’imposta, ad esempio in caso di:
– oneri deducibili o detraibili non considerati;
– detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute;
– ritenute non scomputate;
– versamenti in acconto non considerati.

Nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio del modello è necessario inserire:
– il codice “1”, se l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito, un minore debito o un’imposta invariata;
– il codice “2”, se la modifica riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso il modello 730 integrativo dovrà contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, a eccezione di quelle indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
– il codice “3”, qualora l’integrazione riguardi sia i dati del sostituto d’imposta sia altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta invariata.

Con riferimento al primo punto, il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o di presentazione diretta.
Il contribuente che presenta il modello 730 integrativo è tenuto a presentare al CAF-dipendenti o al professionista tutta la documentazione necessaria per il rilascio del visto di conformità. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2013 (§ 5.2.1) ha chiarito che:
– se la dichiarazione che si va a integrare era stata presentata allo stesso professionista abilitato o CAF-dipendenti, è necessario presentare solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata;
– se la dichiarazione che si va a integrare era stata presentata a un altro professionista abilitato o CAF-dipendenti, ovvero al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta, oppure trasmessa direttamente dal contribuente, occorre esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione.

Il modello 730 integrativo, nel caso in cui l’integrazione e/o la rettifica comporti un maggior credito o un minor debito, deve essere interamente compilato, anche in relazione ai dati che non sono modificati rispetto alla dichiarazione originaria. Inoltre, deve essere compilata la sezione VIII del quadro F, riguardante gli importi rimborsati dal sostituto d’imposta, ovvero i crediti utilizzati in compensazione nel modello F24.

Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 57/2014, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e il 25 ottobre, venendo quindi meno il sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli, il contribuente può presentare il modello 730 integrativo:
– contrassegnato dal codice “1”;
– barrando la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” posta nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” del frontespizio.
Qualora si debbano modificare solo i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta:
– il modello 730 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente;
– la sezione VIII del quadro F non deve essere compilata.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I relativo alle imposte da compensare e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I oppure, pur avendolo compilato, non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

Successivamente al 25 ottobre 2022, per effettuare correzioni del modello 730/2022 originario “a favore del contribuente”, si può presentare il modello REDDITI PF 2022:
– “correttivo nei termini” entro il 30 novembre 2022;
– oppure “integrativo annuale” entro i termini per la presentazione del modello REDDITI PF 2023;
– oppure “integrativo ultrannuale” entro il 31 dicembre 2027 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).