L’erogazione deve avvenire con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, anche se corrisposta a dicembre

Di DANIELE SILVESTRO

Con la circolare n. 116 di ieri, l’INPS ha dettato le indicazioni per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 18 del DL 144/2022, nonché le istruzioni operative per la compilazione dell’UniEmens.

La norma prevede che il datore di lavoro debba erogare, nella competenza del mese di novembre 2022, un importo di 150 euro a titolo di indennità una tantum ai lavoratori dipendenti (con eccezione dei rapporti di lavoro domestico), a condizione che:
– la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non sia eccedente l’importo di 1.538 euro;
– i lavoratori non siano titolari dei trattamenti di cui all’art. 19.

L’Istituto delinea l’ambito applicativo della misura evidenziando come l’indennità una tantum di 150 euro trovi applicazione nei confronti di tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Come anticipato su Eutekne.info (si veda “Per l’indennità una tantum di 150 euro dichiarazione per tutti i dipendenti” di ieri), con la circolare in commento vengono confermate alcune indicazioni dettate con la circ. n. 73/2022 in relazione all’indennità di 200 euro. In particolare, i datori di lavoro dovranno erogare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di novembre 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 19 commi 13 e 14 del DL 144/2022 (il pagamento da parte dell’INPS sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022).

Inoltre, vengono esclusi dall’erogazione diretta del datore di lavoro gli OTD, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori.

L’indennità deve essere erogata sussistendo il rapporto di lavoro – a tempo determinato o indeterminato (anche parziale) – nel mese di novembre 2022, oltre ai requisiti sopra indicati. Proprio con riferimento al mese di erogazione, rispetto alla precedente indennità di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 – che aveva generato qualche criticità applicativa in relazione al mese di erogazione – l’indennità di 150 euro dovrà essere riconosciuta con la retribuzione del mese di competenza di novembre 2022, anche se questa viene erogata a dicembre.

In merito alle condizioni di accesso, e in modo particolare al requisito retributivo, l’INPS chiarisce che per retribuzione imponibile deve intendersi la retribuzione imponibile previdenziale. L’Istituto ribadisce altresì che l’indennità una tantum di 150 euro deve essere erogata in caso di rispetto del limite della retribuzione mensile (imponibile previdenziale) di 1.538 euro nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Sul punto, viene precisato che nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dall’art. 55 del DL 50/2017 (relativa ai premi di risultato).

Ai sensi del comma 2 della disposizione in esame l’indennità di 150 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS e di conseguenza l’importo:
– deve essere erogato al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, assegno di integrazione salariale del FIS o dei Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali). Resta fermo, in tali casi, il rispetto del limite di 1.538 euro;
– non può essere riconosciuto, pur sussistendo il rapporto di lavoro a novembre, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Ai fini dell’accesso all’indennità, ricorda l’INPS, è necessaria la presentazione al datore di lavoro della dichiarazione di non titolarità delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16, ovverosia prestazioni per le quali è competente l’INPS a erogare l’indennità.

Infine, vengono dettate le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens e il recupero del credito generato dal riconoscimento di detta indennità. Con riguardo alla generalità dei datori di lavoro, nel flusso di competenza novembre 2022 dovrà essere indicato il valore “L033”.