La trasmissione dell’istanza è possibile solo dal 30 novembre 2022

Di DANIELE SILVESTRO

Il 2 novembre 2022 sarà disponibile l’applicativo web “sgravicdsonline” e le imprese interessate potranno iniziare a compilare le domande per beneficiare della riduzione contributiva collegata alla stipula di contratti di solidarietà, mentre l’invio delle domande potrà avvenire dal 30 novembre 2022 e fino al 10 dicembre 2022. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro con un comunicato pubblicato nella giornata di ieri all’interno della sezione “Notizie” del proprio portale.

Si ricorda che l’art. 6 comma 4 del DL 510/96 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà ai sensi del DLgs. 148/2015, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Come già più volte precisato dall’INPS (in ultimo con la circ. n. 55/2022, all’interno della quale sono state fornite le indicazioni in merito alle modalità di recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020), la riduzione contributiva in trattazione deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Lo sgravio in argomento non risulta compatibile con altri benefici di natura contributiva, a qualsiasi titolo riconosciuti. Tuttavia, come chiarito con la circ. n. 55/2022, lo sgravio per i contratti di solidarietà può essere cumulato con la decontribuzione Sud, ovverosia l’agevolazione introdotta inizialmente dall’art. 27 del DL 104/2020 per gli ultimi mesi del 2020 e prorogata fino al 2029 dall’art. 1 comma 161 ss. della L. 178/2020 (con rimodulazione della percentuale di esonero), non sussistendo un espresso divieto di cumulo sancito dal DL 510/96.

Ciò premesso, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del DM 30 settembre 2019 n. 278, il riconoscimento dello sgravio del 35% è subordinato alla presentazione di apposita istanza telematica che deve essere firmata digitalmente e trasmessa mediante l’apposito applicativo web “sgravicdsonline”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e accessibile esclusivamente mediante credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).

Sotto questo punto di vista, le domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all’anno 2022 potranno essere presentate a partire dal 30 novembre 2022 e fino al 10 dicembre 2022, mentre dal 2 novembre sarà operativo l’applicativo web “sgravicdsonline” per la pre-compilazione delle istanze.

L’applicativo in questione inoltre non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio dal 30 novembre al 10 dicembre 2022 in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “pagoPA”.
In merito, è lo stesso Ministero del Lavoro – con il comunicato in commento – a ricordare che il pagamento dell’imposta di bollo, già a partire dall’annualità 2021, risulta consentito solo mediante il sistema “pagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo. Inoltre, raccomanda ancora il Ministero, è necessario tenere conto dei tempi tecnici ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze.