Dati articolati nel quadro RS in virtù della necessità di separare l’agevolazione maggiorata rispetto all’ACE ordinaria

Di Gianluca ODETTO

Tra i numerosi controlli sulle dichiarazioni di prossimo invio quelli sul prospetto dell’ACE assumono un’importanza particolare, posto che per il solo 2021 occorre gestire nel prospetto del quadro RS sia l’agevolazione “ordinaria”, sia la c.d. “super ACE” di cui all’art. 19 del DL 73/2021, computata con il coefficiente maggiorato del 15%.

Dal punto di vista tecnico, il prospetto è strutturato su due righi differenti, che accolgono le due fasce degli importi agevolati (riferendosi ad esempio alle società di capitali, si tratta del rigo RS112A e del rigo RS113).

Dal punto di vista logico, il prospetto vede in primo luogo la determinazione della “super ACE”, con la compilazione dei primi quattro campi del rigo RS112A e il computo del rendimento nozionale nella colonna 5 dello stesso rigo.
Per fare un semplice esempio, se la base di calcolo della “super ACE” è formata dall’utile 2020 accantonato a riserva per 340.000 euro e da un conferimento in denaro operato dai soci nel 2021 per 500.000 euro, il rendimento nozionale totale di cui può beneficiare la società, che si sostanzia di fatto in una detassazione della parte dell’imponibile, ammonta a 126.000 euro (importo ottenuto, a sua volta, applicando il coefficiente maggiorato del 15% alla somma di 840.000 euro).

Qualche attenzione va posta nelle situazioni in cui l’impresa abbia beneficiato, anche in parte, dell’agevolazione sotto forma di credito d’imposta utilizzato in compensazione, previa istanza inoltrata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Se, ad esempio, la società ha deciso di trasformare in credito d’imposta gli incrementi per 600.000 euro, a cui corrisponde un rendimento nozionale di 90.000 euro (e, a valle, un credito d’imposta pari a 21.600 euro – il 24% di 90.000 – compensato nel modello F24), il prospetto del quadro RS deve riportare questi utilizzi, in modo tale da dare evidenza degli importi di cui la società ha già beneficiato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella colonna 5A del rigo RS112A, quindi, occorre inserire il rendimento nozionale trasformato in credito d’imposta (90.000 euro), di modo che il rendimento nozionale effettivamente sfruttato in dichiarazione sia pari alla differenza tra quello totale (126.000 euro) e quello trasformato in credito d’imposta.

La colonna 6 del rigo RS112A riporta il credito d’imposta potenziale di cui la società avrebbe beneficiato nell’ipotesi in cui tutto il rendimento nozionale fosse stato trasformato (riprendendo i dati dell’esempio, 126.000 x 24% = 30.240 euro, tenendo però conto che, se la società è un intermediario finanziario, l’aliquota da considerare è il 27,5%).

La successiva colonna 7 evidenzia invece il credito riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione (sempre riprendendo i dati del medesimo esempio, 21.600 euro); se tutto il credito è stato utilizzato in compensazione prima della data di presentazione del modello REDDITI 2022, la stessa somma è indicata nella colonna 11, per cui il credito residuo da riportare è pari a zero.

Ritornando a monte, le istruzioni alla colonna 5A precisano che la quota di rendimento nozionale non trasformata in credito d’imposta, pari alla differenza positiva tra gli importi indicati nella colonna 5 e nella stessa colonna 5A, va riportata nel rigo riferito all’ACE “ordinaria”, e precisamente nella colonna 7 del rigo RS113.

Quindi, posto che nel caso esaminato la società vanta un rendimento nozionale complessivo da “super ACE” per 126.000 euro (colonna 5) e ha trasformato di questo rendimento in credito d’imposta l’importo di 90.000 euro (colonna 5A), viene “splittata” nel rigo RS113 la differenza di 36.000 euro, la quale va ad aggiungersi al rendimento corrispondente all’ACE “ordinaria” (computato, tipicamente, in base agli incrementi registrati sino al 2020, con il coefficiente di remunerazione ordinario).

Ipotizzando, a mero scopo esemplificativo, che non esista ACE “ordinaria”, il rendimento di 36.000 euro può essere gestito con le normali modalità previste dalle disposizioni di riferimento, e quindi utilizzato a riduzione del reddito prodotto, trasformato a sua volta in credito IRAP o riportato in avanti.
Assumendo, ad esempio, che il reddito della società sia capiente, al rendimento di 36.000 euro corrisponde un risparmio di imposta di 8.640 euro (sempre calcolato con l’aliquota del 24%); in assenza di ACE “ordinaria” la somma dei due benefici (il credito d’imposta compensato nel modello F24 per 21.600 euro e la minore IRES pagata di 8.640 euro) è pari a 30.240 euro, ovvero all’importo (indicato nella colonna 6 del rigo RS112A) corrispondente al rendimento nozionale complessivo di 126.000 euro, che la società poteva scegliere di sfruttare sotto forma di credito d’imposta, di minore imposta a saldo o (come nel caso sin qui schematizzato) con un mix a scelta delle due opzioni.