Bastano due anni senza bilanci per la cancellazione delle società a controllo pubblico

Di Maurizio MEOLI

La legge annuale (2021) per il mercato e la concorrenza, approvata in via definitiva dal Senato e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene anche novità in materia di società a partecipazione pubblica; novità che saranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 del DLgs. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica o TUSP), salvo i casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere “analiticamente motivato”. Tale motivazione deve:
– attenere alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
– dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e economicità dell’azione amministrativa.
L’atto deliberativo di cui sopra dà anche atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

In base al vigente art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2016, poi, l’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:
– alla Corte dei conti, a fini conoscitivi;
– all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della L. 287/1990 sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza.
Il successivo comma 4 dell’art. 5 del DLgs. 175/2016, ancora, stabilisce che, “ai fini di quanto previsto dal ricordato comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”.

L’art. 11 comma 1 lett. a) della legge annuale (2021) per il mercato e la concorrenza, da un lato, al ricordato comma 3, sopprime le parole “alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e”, dall’altro, conferma l’invio dell’atto deliberativo alla Corte stessa, precisando come essa sia tenuta a deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, “in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione …” (cfr. l’art. 11 comma 1 lett. a) nn. 1 e 2).

È, inoltre, integrato il comma 4 stabilendosi che la segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda comunque procedere, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali ritiene di discostarsi dal parere, dando pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (cfr. l’art. 11 comma 1 lett. a) n. 3).

L’art. 11 comma 1 lett. b) della legge annuale (2021) per il mercato e la concorrenza, infine, interviene sull’art. 20 comma 9 del DLgs. 175/2016, prevedendo che la sanzione della cancellazione della società a controllo pubblico per il mancato deposito del bilancio di esercizio sia applicata qualora l’omissione si protragga per “due” anni consecutivi (e non più per “tre” anni consecutivi, come prevede la norma vigente). Si ricorda, peraltro, che, come precisato dallo stesso comma 9, prima di procedere alla cancellazione, il Conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’art. 5 del DLgs. 175/2016. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione.