L’obbligo comunicativo dovrebbe beneficiare del differimento dei termini in scadenza dal 1° agosto

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione, ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006. Inoltre, per l’anno 2022, essendo il 20 agosto sabato, i termini in scadenza dal 1° al 20 agosto sono ulteriormente rinviati al 22 agosto, in quanto primo giorno feriale successivo, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011.

È legittimo interrogarsi in merito all’applicabilità della descritta sospensione dei termini anche per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere al Sistema di Interscambio (SdI), in base alla disciplina vigente dal 1° luglio 2022, anche in vista dell’abituale periodo di chiusura di studi professionali e aziende.

È differito al 22 agosto il termine per l’invio “cumulativo” dei dati dell’esterometro relativo al secondo trimestre 2022, in luogo della scadenza ordinaria del 31 luglio (si veda “Ultimo esterometro «periodico» entro il 22 agosto” del 29 luglio).

Per quanto concerne, invece, le nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, via SdI, è stato precisato che l’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, attualmente in vigore, non prevede più un termine “fisso” per l’invio dei dati, bensì un termine “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022).

Al di là della nuova cadenza “mobile” entro cui trasmettere i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, dovrebbe comunque essere consentito il beneficio del differimento al 22 agosto dei termini in scadenza tra il 1° e il 21 agosto 2022, in ragione del quadro normativo già descritto. Il carattere di adempimento comunicativo previsto dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, emerge con sufficiente chiarezza dalla norma di riferimento, oltre che dalla circ. n. 26/2022. In particolare, per le operazioni passive, è stato precisato che i file TD17, TD18 e TD19, inviati al SdI, “costituiscono prova dell’avvenuta trasmissione e di adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015”.

Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, ad esempio, dovrebbe essere possibile inviare il 22 agosto 2022 i dati relativi agli acquisti intracomunitari riferiti al mese di luglio 2022, la cui fattura è stata ricevuta in tale mese, per i quali il termine ordinario previsto dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 sarebbe quello del 15 agosto 2022. Similmente, dovrebbe essere corretto l’invio il 22 agosto 2022 dei dati dell’autofattura analogica emessa in luglio 2022, riferita a un servizio immobiliare eseguito all’estero ex art. 7-quater del DPR 633/72 (di importo superiore a 5.000 euro), anziché entro il 15 agosto 2022.

In merito alle operazioni attive, fermo restando il differimento per l’invio dei dati tra il 1° e il 21 agosto 2022, occorrerebbe una conferma esplicita dell’esclusione dall’obbligo di inviare i dati relativi ai corrispettivi telematici, già trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015. Una diversa tesi implicherebbe, infatti, una duplicazione delle informazioni trasmesse, rischio che l’Amministrazione finanziaria sembrerebbe voler eliminare (così si è espressa, nella circolare n. 26/2022, in merito all’invio al SdI dei dati già forniti nelle bollette doganali).

Viceversa, non dovrebbero ritenersi sospesi, nel periodo agostano, i termini di trasmissione delle fatture elettroniche via SdI. Dovrebbe rimanere valido il principio, emerso nel corso dei chiarimenti forniti per la sospensione degli adempimenti tributari nel primo periodo COVID-19 (DL 18/2020), tale per cui la fattura (analogica o elettronica), oltre a possedere valenza fiscale, è un “documento destinato alla controparte contrattuale” ed “è funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell’IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente)” (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2020 e risposta a interpello n. 129/2020).

Con riferimento alla sospensione degli adempimenti fiscali tra il 1° e il 21 agosto 2022, una riflessione merita l’invio degli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di giugno 2022 ovvero al secondo trimestre 2022.
L’art. 3 del DL 73/2022 ha introdotto il nuovo termine dell’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Per questa ragione, il termine del 31 luglio 2022 dovrebbe considerarsi differito al 22 agosto 2022, al pari della generalità degli adempimenti fiscali (ferma la valenza anche statistica della comunicazione).

Tuttavia, lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, rilasciato all’inizio del mese, ha riportato il termine del 1° agosto 2022, apparentemente senza considerare il differimento delle scadenze ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006. Tale aspetto meriterebbe un approfondimento in un documento di prassi.
Sul tema, è ulteriormente da ricordare che la legge di conversione del DL 73/2022, approvata ieri dal Senato, riporta al 25 il termine di presentazione (mensile e trimestrale) degli elenchi.