Quest’anno la sospensione si intreccia con il maggior termine dei sessanta giorni

Di Alfio CISSELLO

Ai sensi dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario.

Ciò riguarda sia la liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) sia il controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del DPR 600/73), nonché gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 comma 412 della L. 311/2004).

La sospensione prevista per gli avvisi bonari non coincide quindi con la sospensione feriale, prevista per il solo mese di agosto. In altri termini, per i bonari ci sono 4 giorni in più di sospensione.
Relativamente alla liquidazione automatica, per quest’anno bisogna considerare l’art. 37-quater del DL 21/2022 conv. L. 51/2022, secondo cui: “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni”.

In ragione di ciò, gli avvisi bonari, se notificati al contribuente dal 21 maggio 2022 al 31 agosto 2022, possono essere pagati, per fruire della riduzione delle sanzioni a 1/3, non entro i consueti 30 giorni ma entro 60 giorni.
In base alla censurabile interpretazione fornita dalla Relazione tecnica del maxiemendamento, solo chi paga per intero le somme beneficia dell’elevazione del termine da 30 a 60 giorni (la prima rata va quindi pagata entro i canonici trenta giorni).

Il maggior termine di sessanta giorni va quindi ad intrecciarsi con la sospensione, ma si tratta di un intreccio parziale, siccome la sospensione feriale va dal 1° agosto al 4 settembre mentre il maggior termine dei sessanta giorni opera dal 21 maggio al 31 agosto.

Ci sono in altre parole 4 giorni (1° settembre – 4 settembre) in cui opera la sospensione feriale, ma il termine di pagamento è di 30 giorni. Ove l’avviso bonario sia notificato ad esempio il 2 settembre, i 30 (e non 60) giorni decorrono dal 5 settembre incluso.

Premesso tanto, alla luce di quanto detto:
– se l’avviso bonario viene notificato ad agosto, il termine di pagamento scade il 3 novembre 2022;
– se l’avviso bonario viene notificato il 16 luglio 2022, il termine di pagamento scade il 19 ottobre 2022.

Ribadiamo che:
– la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre vale per tutti gli avvisi bonari (liquidazione automatica, controllo formale, tassazione separata);
– il maggior termine dei sessanta giorni (dal 21 maggio al 31 agosto) vale solo per la liquidazione automatica e se si paga in unica soluzione (a nostro avviso dovrebbero rientrare anche gli avvisi bonari da tassazione separata).

Oltre agli avvisi bonari, vanno in ferie pure alcune tipologie di richieste istruttorie.
Si veda l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, a mente del quale “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Dovrebbero rientrarvi i termini inerenti ai questionari e agli inviti a comparire, salvo queste richieste istruttorie avvengano nell’ambito di accessi sostanziali, disposti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate.