Se il socio ha prestato una garanzia non potrà avvalersi del beneficio d’escussione

Di Edoardo MORINO

In giurisprudenza si discute da tempo se il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia pagato un debito sociale abbia diritto di regresso verso la società.

Secondo la Cassazione n. 12310/1999, la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società di persone non è assimilabile a quella di un fideiussore. Quest’ultimo, infatti, garantisce un debito altrui, sicché la legge prevede che, effettuato il pagamento, egli abbia regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e sia surrogato nei diritti del creditore.
Invece, il socio illimitatamente responsabile risponde di debiti che non possono dirsi a lui estranei perché:
– tali debiti derivano dall’esercizio di un’attività comune cui egli, data l’assenza di un’organizzazione corporativa, partecipa direttamente;
– se i fondi disponibili sono insufficienti, il socio, ai sensi dell’art. 2280 comma 2 c.c., è tenuto a pagare i debiti sociali anche mediante contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle effettuate in esecuzione dei conferimenti.

Ne conseguono l’inammissibilità di un’azione di regresso nei confronti della società da parte del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l’inapplicabilità degli artt. 19531955 e 1957 c.c., che trovano il loro presupposto proprio nell’esigenza di salvaguardare le possibilità di regresso del fideiussore.
L’accoglimento di tali conclusioni non trova ostacolo nel fatto che anche le società di persone costituiscono centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci. La soggettività dei gruppi organizzati, infatti, ha carattere transitorio e strumentale, poiché i diritti e gli obblighi a essi imputati sono destinati a tradursi in situazioni giuridiche individuali in capo ai singoli membri.

Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Cassazione n. 23669/2006.
Di recente, tuttavia, la pronuncia n. 7184/2022 ha ritenuto di non poter condividere tale orientamento sia per il caso in cui il socio abbia prestato una garanzia, sia per il caso in cui tale garanzia non vi sia.
Più in dettaglio, la Suprema Corte ritiene che quando il socio illimitatamente responsabile, sia o meno anche garante, paga un creditore della società, egli, sul piano oggettivo, estingue un debito riferibile sia al socio stesso sia alla società e agli altri soci illimitatamente responsabili, agli effetti dell’art. 1299 c.c.

Questa attitudine del pagamento a estinguere situazioni giuridiche verso il creditore che, secondo la legge, sul piano soggettivo sono distinte – e lo sono indipendentemente dal fatto che la società di persone sia un soggetto privo di personalità giuridica – è sufficiente a giustificare la configurabilità dell’azione di regresso secondo la disciplina generale delle obbligazioni solidali, cui è riconducibile l’obbligazione del socio illimitatamente responsabile.
La circostanza che il socio abbia stipulato una fideiussione o costituito un pegno o un’ipoteca rileva solo nel senso che egli non fruisce del beneficio d’escussione.

Il regresso del socio che ha estinto il debito è ammissibile naturalmente “pro quota” verso gli altri soci illimitatamente responsabili oppure secondo quanto stabilito in eventuali patti parasociali.
Lo stesso discorso vale anche qualora il socio sia uscito dalla società e, tuttavia, ai sensi dell’art. 2290 c.c., sia rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse allo scioglimento del vincolo ed eventualmente, se abbia prestato garanzia personale o reale, anche quale garante.

La sentenza ricorda, peraltro, che, secondo la Cassazione n. 26012/2007:
– il rilascio di una fideiussione da parte del socio illimitatamente responsabile non può alterare lo schema legale delle società di persone;
– la fideiussione prestata dal socio, riconducibile fra le garanzie per obbligazione altrui ex art. 1936 c.c., aggiunge un titolo diverso in base al quale il creditore è in grado di agire esecutivamente senza che al fideiussore sia consentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione.
All’approccio di quest’ultima pronuncia – condiviso dalla pronuncia n. 7139/2018 – la Cassazione sovrappone quello basato sulla trasposizione delle norme riguardanti la responsabilità dei soci e della società nell’ambito della disciplina generale delle obbligazioni solidali.

Si conclude, pertanto, che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale a favore del creditore sociale, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio e aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge (con l’effetto di neutralizzare il beneficio d’escussione ex art. 2304 c.c.), a seguito dell’escussione della garanzia pignoratizia, ha diritto di regresso verso la società (con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell’art. 2263 c.c.) o gli altri soci.