Nella circolare n. 26 dell’Amministrazione finanziaria chiarimenti sui termini per l’invio dei dati

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/2022, in tema di esterometro, spiccano quelli relativi ai termini di effettuazione dell’adempimento.
A differenza di quanto previsto dalla precedente comunicazione (valida per le operazioni sino al 30 giugno 2022), riprendendo le parole dell’Agenzia, “non vi è dunque un termine unico, fisso, ma mobile, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate”.
Per le operazioni attive, dunque, la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio (SdI) deve avvenire entro l’ordinario termine di emissione della fattura ex art. 21 comma 4 del DPR 633/72.

A tal fine, risulta irrilevante la circostanza che la fattura sia stata eventualmente emessa in via anticipata. Non è stata riconosciuta la possibilità di riferirsi al termine di annotazione dei documenti nel registro IVA delle vendite.
Nel caso delle cessioni intracomunitarie, ad esempio, l’invio dei dati al SdI nell’ambito dell’esterometro è da effettuarsi comunque “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” (art. 46 del DL 331/93), anche qualora la fattura sia emessa in un momento diverso, purché nei limiti di legge (è consentito l’invio il 15 novembre 2022 dei dati riferiti a una cessione intracomunitaria effettuata il 1° ottobre 2022, la cui fattura è emessa il 31 dello stesso mese).

Il termine di emissione della fattura deve essere rispettato anche per la trasmissione dei dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA in quanto effettuate al di fuori dell’Ue. Nella fattispecie, vige il termine ordinario di 12 giorni dall’emissione della fattura (prevista ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72).

Qualora, invece, si sia in presenza di acquisti di servizi ricevuti da un soggetto extra Ue, l’invio dei dati al SdI dovrà avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, determinata secondo i criteri ordinari. Nel caso di specie, se si tratta di un servizio “generico”, si guarda al momento in cui le prestazioni sono ultimate (ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi), secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del DPR 633/72.

La circolare n. 26/2022 si esprime anche in merito ai rapporti tra gli obblighi di integrazione della fattura o di autofatturazione e l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni allo Sdi nell’ambito dell’esterometro ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
Viene opportunamente precisato che le due prescrizioni sono autonome, fermo restando che in alcuni casi un unico adempimento può essere sufficiente per entrambe.

Ne consegue che il tardivo o mancato invio dei dati nei termini richiesti dall’esterometro configura una violazione inerente l’obbligo comunicativo. Tale violazione (sebbene non esplicitato dall’Agenzia) determina l’applicazione delle relative sanzioni ex art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97, ma non ha effetti – qualora si tratti di acquisti soggetti a inversione contabile – né sull’obbligo di applicazione e versamento dell’imposta, né sul diritto alla detrazione del tributo.
Laddove, invece, l’invio dei dati al SdI assolva anche gli obblighi di autofatturazione o di integrazione della fattura, eventuali violazioni determinano l’applicazione delle più severe sanzioni in materia di reverse charge.
In tale circostanza, infatti, ritardi od omissioni hanno effetto sia sull’obbligo di applicazione e versamento dell’IVA, sia sul connesso diritto al recupero dell’imposta.

Tra gli aspetti esaminati nella circolare, vi è anche la corretta gestione delle importazioni e delle esportazioni. Per tali operazioni, in quanto documentate da bolletta doganale, non vi è l’obbligo di presentare l’esterometro, inviando i dati al SdI. Al contempo, seppure non viga alcun divieto di trasmissione, chi invia nuovamente i dati non richiesti si espone al rischio di duplicazione delle informazioni, le quali sono poi messe a disposizione dei contribuenti (al fine, ad esempio, delle bozze precompilate dei registri IVA e della dichiarazione annuale).

Inoltre, in tema di conservazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, nella circolare n. 26/2022 viene precisato che:
– il file XML, creato per adempiere all’obbligo comunicativo in esame, deve essere conservato elettronicamente in quanto documento fiscalmente rilevante ai sensi del DM 17 giugno 2014;
– la conservazione del file XML trasmesso al SdI non può ritenersi sostitutiva della conservazione elettronica della fattura emessa in formato cartaceo (o, comunque, al di fuori del SdI);
– è possibile ritenere integrato l’obbligo di conservazione sostitutiva qualora, nel caso di operazioni passive, al file XML con codice TD17, TD18 o TD19, sia allegata la fattura del fornitore estero.

Un ulteriore aggiornamento in tema di esterometro è pervenuto con la risposta a interpello n. 379 di ieri. In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, per le amministrazioni pubbliche, la comunicazione in esame è dovuta con esclusivo riferimento alle operazioni commerciali.
Come già riportato nella circolare n. 26/2022, infatti, per gli enti non commerciali l’adempimento riguarda le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale.