L’omessa comunicazione all’ENEA mette a rischio la detrazione edilizia

La giurisprudenza di merito è divisa sulla natura formale o sostanziale dell’adempimento

Di Dario BONSANTO e Arianna ZENI

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. g) del DM 6 agosto 2020 (“Requisiti”), chi intende avvalersi delle detrazioni “edilizie” per interventi di riqualificazione energetica (così come individuati dall’art. 2 del citato DM) è tenuto, tra l’altro, a trasmettere telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori:

– i dati contenuti nella scheda descrittiva dell’Allegato C del citato DM 6 agosto 2020 sottoscritti da un tecnico abilitato (ciò esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell’allegato medesimo);
– la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all’Allegato D del DM 6 agosto 2020, ai fini dell’attività di monitoraggio prevista dall’art. 10 dello stesso DM.

A tal fine, i 90 giorni di tempo necessari per l’invio della documentazione all’ENEA decorreranno dalla data del c.d. “collaudo” dei lavori (o in assenza di collaudo, dalla data attestata nella documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori), a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti.

Così come chiarito dalla prassi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7, p. 423), l’assenza di tale adempimento precluderebbe, inoltre, la possibilità di fruire della detrazione “edilizia”; tuttavia, in caso di omesso invio della comunicazione ENEA nei termini prestabiliti potrà trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.

Mediante tale istituto il contribuente potrà far salvo il diritto alla detrazione (sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza):
– inviando la comunicazione ENEA entro il termine di presentazione ordinario della prima dichiarazione utile, ossia la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso;
– versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro.

Sebbene a livello di prassi l’orientamento risulti consolidato nel ritenere che dall’omesso invio della comunicazione ENEA consegua la decadenza dell’agevolazione fiscale collegata agli interventi di riqualificazione energetica effettuati, altrettanto non può dirsi a livello giurisprudenziale, dove si registrano, invece, posizioni ondivaghe (a tal fine le pronunce fanno riferimento all’adempimento così come previsto dalla previgente normativa ecobonus, cfr. art. 4 comma 1-bis del DM 19 febbraio 2007).

Nello specifico, nell’ambito della giurisprudenza di merito si registrano due distinti orientamenti:
– un primo (cfr. C.T. Prov. Novara 6 febbraio 2017 n. 24/2/17; C.T. I Trento 15 febbraio 2021 n. 20/1/21) secondo cui, decorso infruttuosamente il termine per la citata remissione in bonis senza che sia stata presentata la comunicazione ENEA omessa, il beneficiario perderebbe il diritto a usufruire dell’agevolazione, essendo la trasmissione dei documenti all’ENEA un adempimento di tipo sostanziale;
– un secondo (C.T. Reg. Milano 10 marzo 2015 n. 853/19/15, 16 maggio 2018 n. 2181/19/18 e 5 dicembre 2018 n. 5330/9/18, C.T. Prov. Milano 12 settembre 2017 n. 5287/2/17; nello stesso senso C.T. Prov. Lecce 23 maggio 2018 n. 1709/1/18 e C.T. Reg. Toscana 3 novembre 2020 n. 790/5/20), in base al quale viene dato rilievo al principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, affermando che l’omesso invio della comunicazione all’ENEA entro i termini non sia d’ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale, tanto più se è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese (l’adempimento assumerebbe, pertanto, natura formale).

Valutando nel complesso le posizioni di giurisprudenza e prassi, appare senz’altro opportuno che – ai fini della fruizione della detrazione edilizia – il contribuente trasmetta la citata comunicazione ENEA entro i 90 giorni dalla fine dei lavori (o successivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis), ciò anche considerando che l’assenza di tale adempimento potrebbe comportare una contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, con profili di incertezza circa la possibilità di neutralizzare gli effetti della contestazione medesima in sede contenziosa, a causa dei differenti orientamenti attualmente presenti nella giurisprudenza di merito

2022-07-14T07:01:15+00:00Luglio 14th, 2022|News|

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