Diversa la figura del professionista indipendente incaricato dal debitore

Di Antonio NICOTRA

Nel modificato DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e in vigore dal 15 luglio 2022, l’“esperto” è definito, nell’art. 2 comma 1 lett. o-bis), come il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’art. 13 comma 3 e nominato dalla commissione di cui al successivo comma 6, “che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata”.

L’art. 12 comma 2 del DLgs. 14/2019 stabilisce che l’esperto “agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati”, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

L’art. 16 del DLgs. 14/2019 regola i requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
In particolare, l’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all’art. 2 comma 1 lett. o). Quest’ultimo, in particolare, è definito come il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c.; non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. Il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

L’esperto, nell’espletamento dell’incarico, di cui all’art. 12 comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie.
L’esperto può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale, non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Salvo quanto previsto dall’art. 19 comma 4, l’esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
Si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto compatibili.

L’imprenditore, a sua volta, ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, invece, sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore.
In ogni caso, la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte, se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e sono tenute a rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.
Le medesime parti sono tenute a dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative tempestivamente e con risposte motivate.