Con una FAQ pubblicata sul sito, l’Agenzia delle Entrate ammette i pagamenti successivi al 30 giugno, purché entro tale data

Di Anita MAURO

Potranno essere ammessi al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo per il 2022, in presenza di tutte le altre condizioni, anche i canoni di locazione (relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022) pagati oltre il 30 giugno 2022, purché entro il 29 agosto 2022.
Con una FAQ, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione viene incontro alle difficoltà dei contribuenti, evidenziate su Eutekne.info (si veda “Autodichiarazione per il credito locazioni 2022 al via” dell’11 luglio 2022), in relazione al rispetto della data del 30 giugno per il pagamento dei canoni di locazione.

Inoltre, la risoluzione n. 37, pubblicata sempre ieri, ha approvato il codice tributo “6978”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, da indicare per l’utilizzo del credito in compensazione in F24.

Si ricorda, brevemente, che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, riproposto dall’art. 5 del DL 4/2022, limitatamente alle imprese del settore turismo e alle imprese di gestione di piscine, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:
– non solo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato;
– ma era anche subordinato a espressa autorizzazione della Commissione europea, giunta con la decisione 6 maggio 2022.
Quest’ultima decisione, al punto 14, ha precisato, in ossequio alla nota 24 del Quadro temporaneo, che l’onere fiscale in relazione al quale è concesso l’aiuto deve essere sorto entro il 30 giugno 2022.

Adeguandosi a tale condizione, il provv. dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2022 n. 253466, nell’approvare il modello di autodichiarazione che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DL 4/2022, deve essere presentato dai contribuenti che vogliano accedere al bonus, aveva disposto che, per accedere al credito, fosse necessario che i canoni (relativi ai primi tre mesi del 2022) fossero stati pagati entro il 30 giugno 2022.
La pubblicazione del provvedimento la sera del 30 giugno aveva fatto sì che, per alcuni contribuenti, la “scadenza” di pagamento giungesse inaspettata e, ormai, quasi impossibile da soddisfare.

Pertanto l’Agenzia, ieri, oltre a rendere disponibili i software di compilazione e controllo per la presentazione dell’autodichiarazione, ha pubblicato, nella stessa area del sito dedicata al “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili”, una FAQ con cui viene incontro a tutti i contribuenti che al 30 giugno 2022 non avessero ancora pagato i canoni, spiegando che, “tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14 sopra citato, si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente”.

Istituito il codice tributo “6978” per l’utilizzo in compensazione

Inoltre, come anticipato, con la risoluzione 11 luglio 2022 n. 37, viene compiuto l’ulteriore tassello lasciato in sospeso dal provv. 253466/2022 ovvero l’approvazione del codice tributo “6978”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

La risoluzione precisa, infine, che ai sensi del § 3.3 del provv. n. 253466/2022, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Amministrazione controllerà che l’importo del credito utilizzato in compensazione non superi l’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, ed, in caso contrario, il modello F24 sarà scartato.