Si esclude che le novità sulla nozione di fallimento possano dar luogo ad un fenomeno di abrogazione della precedente disciplina incriminatrice

Di Maria Francesca ARTUSI

Il prossimo 15 luglio entrerà in vigore il Codice della Crisi, introdotto dal DLgs. 14/2019 e attuato in via definitiva con il DLgs. 83/2022.
Tale normativa comprende in sé anche delle disposizioni di natura penale, come già avveniva per il RD 267/42. Tuttavia, la disciplina dei reati fallimentari è rimasta sostanzialmente inalterata, salvo alcuni adattamenti alla nuova disciplina e alla nuova terminologia.

Innanzitutto viene operata una ricollocazione sistematica delle disposizioni penali previste dagli artt. 216241 del RD 267/42, che confluiscono nel Titolo IX, artt. 322347 del DLgs. 14/2019.
In secondo luogo, sotto un profilo meramente letterale, occorrerà abituarsi a declinare, anche nell’ambito del diritto penale, in luogo dei concetti di fallito e fallimento quello di liquidazione giudiziale (procedura che conserva nella sostanza le caratteristiche essenziali di quella fallimentare). Così alle espressioni che comparivano nelle imputazioni formulate nella vigenza della precedente disciplina – “imprenditore dichiarato fallito” o “amministratore di società dichiarata fallita” – subentreranno quelle di “imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale” o “amministratore di società dichiarata in liquidazione giudiziale”.

È comunque da escludere che tanto la novità rappresentata dal diverso testo normativo in cui è contenuto il diritto penale della crisi d’impresa quanto la circostanza che alla nozione di fallimento subentri quella di liquidazione giudiziale possano dar luogo ad un fenomeno di abrogazione della precedente disciplina incriminatrice. Pertanto i processi pendenti alla data di entrata in vigore del 15 luglio 2022 proseguiranno senza modifiche significative.

Vi sono poi nel nuovo Codice alcune altre interazioni – dirette o indirette – con il diritto penale che riguardano: la previsione di misure premiali che incidono anche sulla possibile rilevanza penale delle condotte; la disciplina della misura cautelare del sequestro; il ruolo del Pubblico Ministero nella gestione della crisi; i requisiti di onorabilità dei curatori; i presupposti per l’ammissione alla esdebitazione.

Lo stesso DLgs. 83/2022 ritocca solo alcuni aspetti minoritari rispetto al testo coniato dal DLgs. 14/2019.
Dal punto di vista penale, si è inoltre aperto un dibattito sulle possibili responsabilità della figura del c.d. esperto della composizione negoziata della crisi, introdotta con il DL 118/2021 ed oggi confluita all’interno del DLgs. 14/2019.

Va detto che, già a partire dal 2019, parte della dottrina aveva criticato la scelta di non toccare – se non marginalmente – la disciplina penalistica in questa materia.
Tanto è vero che con decreto ministeriale del 13 ottobre 2021 è stata istituita un’apposita Commissione, composta da diversi professori e magistrati, per la riforma delle fattispecie penali previste nel Codice della Crisi.

Tale commissione ha presentato nei giorni scorsi la propria Relazione conclusiva al Ministro della Giustizia, in cui vengono rappresentate – reato per reato – diverse proposte di modifica.
Nel corso della presentazione di tali risultanze, il Presidente della Commissione Renato Bricchetti, ha precisato innanzitutto che le società sono state portate al centro del sistema, “ribaltando” la disciplina attuale che vede l’imprenditore individuale come punto di riferimento per i reati di bancarotta.

Altre direttrici seguite nel corso del lavoro sono state la conservazione della “terminologia” su cui in questi anni vi è stato uno sviluppo interpretativo, nel tentativo di cambiare il meno possibile le parole “tipiche” del diritto penale fallimentare. Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti riparatori della disciplina, per salvaguardare il più possibile gli interessi patrimoniali dei creditori ed evitare l’idea di un diritto penale “vendicativo”.

La sfida normativa sarà ora quella di attuare un coordinamento degli esiti dell’attività della Commissione sui reati fallimentari rispetto alle novità introdotte dal DLgs. 83/2022. Il tema più spinoso – ha sottolineato il Presidente della Commissione – è quello del collegamento dei fatti di bancarotta con le procedure diverse dalla liquidazione giudiziale che sono previste nell’ambito del citato DLgs. 83/2022, in particolare distinguendo tra la rilevanza delle procedure connesse alla vera e propria insolvenza rispetto a quelle connesse alla mera “crisi”.