Il DLgs. correttivo del Codice della crisi contiene importanti novità anche nell’ambito delle misure protettive e cautelari

Di Francesco DIANA

Il DLgs. 17 giugno 2022 n. 83 reca le modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al DLgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022.
Nel testo del DLgs. 14/2019 trova spazio la disciplina della composizione negoziata della crisi, al Titolo II, che sostituisce integralmente le norme dettate in materia di sistemi di allerta e di composizione assistita della crisi, segnandone il definitivo venir meno. Sebbene si tratti, in numerosi casi, di un mero recepimento delle norme vigenti, introdotte con il DL 118/2021 conv. L. 147/2021, non mancano talune novità sostanziali di cui l’imprenditore istante dovrà tener conto a partire dal prossimo 15 luglio.

Tra le principali novità, vi è sicuramente la necessità di allegare, sin dalla fase di presentazione dell’istanza, un progetto di piano di risanamento (art. 17 comma 3 lett. b del Codice), la possibilità di ripresentare l’istanza ove questa risulti incompleta e l’imprenditore non abbia provveduto alla sua integrazione nei successivi 30 giorni (art. 13 comma 7) e, non ultimo, che lo stesso ne richieda l’archiviazione beneficiando del termine ridotto di quattro mesi per l’accesso a un nuovo processo di composizione negoziata (art. 17 comma 9). Quest’ultima costituisce una concessione una tantum a favore di quell’imprenditore che ne faccia richiesta purché entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.

In linea con il parere reso dal Consiglio di Stato il 13 maggio 2022, si rafforzano, inoltre, i requisiti di esperienza professionale richiesti per la nomina dell’esperto. Per questi, infatti, è previsto che l’Ordine di appartenenza compili una scheda sintetica che ne descriva le competenze e le esperienze utili per la successiva nomina. Inoltre, si potrà tener conto anche delle informazioni provenienti dal curriculum vitae e dell’attività prestata come esperto nell’ambito di precedenti incarichi di composizione negoziata (si veda “Rafforzamento del requisito formativo per la nomina a esperto” del 14 giugno 2022).

A ciò si aggiunge la possibilità, ove ciò sia ritenuto opportuno, che la commissione chiamata a nominare l’esperto (art. 13 comma 6) richieda un parere non vincolante a un’associazione di categoria sul territorio, prima della nomina stessa o prima della comunicazione all’esperto nominato (art. 13 comma 7).
Questa possibilità, tuttavia, potrebbe apparire controversa e sollevare qualche dubbio sulla sua utilità posto che si tratterebbe di un parere richiesto a un terzo ma potenzialmente in grado di incidere, soprattutto negativamente, sulla nomina ovvero sulla sua conferma non potendosi escludere che questi riguardi le precedenti esperienze professionali, i risultati conseguiti in precedenti incarichi e le specifiche competenze.

Anche nell’ambito delle misure protettive e cautelari si registrano importanti novità. Innanzitutto, varia il termine entro il quale l’istante è tenuto a depositare il ricorso di conferma o modifica delle misure protettive presso il tribunale competente ex art. 27 del Codice. All’imprenditore, infatti, è concesso di procedere con il deposito entro il giorno successivo – e non più il giorno stesso – alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto presso il registro delle imprese.
L’omesso o ritardato deposito del ricorso entro tale termine comporta la dichiarazione di inefficacia delle misure protettive, mediante decreto motivato del tribunale. Analoga sorte è riservata all’efficacia delle misure protettive ove il giudice non provveda alla fissazione dell’udienza entro i dieci giorni successivi al deposito.

L’inammissibilità del ricorso e la caducazione degli effetti protettivi potrebbe, tuttavia, non essere definitiva in ragione della previsione contenuta all’art. 19 comma 3 ultimo periodo del Codice ove si consente, in entrambi i casi sopra indicati, di poter riproporre la domanda di accesso alle misure protettive.
In questo modo, da un lato, l’imprenditore sarebbe sollecitato ad agire rapidamente e, dall’altro, si garantirebbe allo stesso una tutela nel caso in cui abbia ritardato il deposito o nel caso in cui la sanzione derivi da una inefficienza a lui non imputabile.

L’imprenditore, inoltre, per effetto delle modifiche introdotte, dovrà far attenzione anche all’efficacia della dichiarazione di avvalimento della sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui all’art. 20 del DLgs. 14/2019, i cui effetti cessano in caso di revoca delle misure protettive a partire dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del provvedimento del tribunale che ne dichiara l’inefficacia.

Ai sensi dell’art. 17 comma 10 del Codice, l’imprenditore istante è tenuto al versamento di diritti di segreteria che, il decreto interministeriale del 10 marzo 2022, pubblicato il 1° giugno 2022, quantifica in 252 euro a cui aggiungere ulteriori 16 euro a titolo di imposta di bollo telematica.