I lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre, le altre categorie ex art. 32 del DL 50/2022 possono inviare l’istanza entro il 31 ottobre

Di Daniele SILVESTRO

È disponibile la procedura telematica per l’inoltro della domanda di accesso all’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’art. 32 commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del DL 50/2022 in favore di lavoratori domestici, co.co.co., lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.
Con il messaggio n. 2580, facendo seguito alla circ. n. 73/2022 pubblicata il 24 giugno e contenente le indicazioni di carattere operativo sulle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, l’INPS ha reso nota ieri l’apertura del servizio.

Si ricorda che ai fini dell’accesso all’indennità una tantum le suddette categorie di soggetti devono essere in possesso di specifici requisiti. Nel dettaglio, come indicato nella circ. n. 73/2022, i lavoratori domestici che possono accedere all’indennità sono coloro i quali hanno in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari di: attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico; uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’art. 32. Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.
I lavoratori domestici possono presentare la domanda fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.

Per le altre categorie di lavoratori il termine di presentazione è stato invece fissato per il 31 ottobre 2022 e la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma e qualora non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo.

In modo particolare, i co.co.co.: devono avere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. attivo al 18 maggio 2022; devono essere iscritti alla Gestione separata (e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie); non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 dell’art. 32; devono avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

I lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi gli OTD), nonché i lavoratori dello spettacolo, devono aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettivo (ovvero avere 50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e avere un reddito non superiore a 35.000 euro (in entrambi i casi derivanti dai suddetti rapporti di lavoro).

Gli incaricati alle vendite a domicilio devono possedere un reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro ed essere titolari di partita IVA attiva, nonché essere iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022.

L’indennità è infine riconosciuta anche ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c. (per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla Gestione separata al 18 maggio 2022).

Operativamente, il soggetto interessato – rientrante in una delle categorie sopra elencate – può presentare la domanda accedendo (mediante SPID, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito www.inps.it e seguendo il percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta effettuato l’accesso al servizio il soggetto interessato dovrà selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:
– indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
– indennità una tantum per i lavoratori domestici;
– indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
– indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

In alternativa, il soggetto interessato può inoltrare le domande tramite il servizio di Contact center multicanale, ovvero presentare la domanda attraverso i patronati.