Il DL Semplificazioni fiscali fa seguito alla direttiva approvata in sede comunitaria

Di Emanuele GRECO

Il DL “Semplificazioni fiscali”, firmato ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tra le altre misure prevede, stando all’ultima bozza circolata, l’estensione del reverse charge nel settore elettronico ed energetico sino al 31 dicembre 2026.

L’intervento normativo fa seguito all’emanazione della direttiva 2022/890/Ue, con la quale il legislatore comunitario ha attribuito agli Stati membri la facoltà di prorogare l’applicazione del reverse charge fino alla data suddetta.
Nel settore energetico ed elettronico, infatti, il meccanismo dell’inversione contabile non opera a regime, bensì in via temporanea, ai sensi dell’art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce (si veda “Reverse charge nel settore elettronico ed energetico rinnovato sino al 2026” del 9 giugno 2022).

Dunque, per poter prorogare la speciale misura, risultava necessario prima un intervento in sede comunitaria e, successivamente, un recepimento a livello interno.
Nello specifico, il DL “Semplificazioni fiscali” modifica l’art. 17 comma 8 del DPR 633/72, sostituendo all’originario termine di applicazione della disciplina del 30 giugno 2022 il nuovo termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Sotto il profilo oggettivo, il “rinnovato” meccanismo del reverse charge si applica in relazione alle seguenti fattispecie, individuate dalle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72:
– cessioni di telefoni cellulari;
– cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
– trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
– trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 lett. a) del DPR 633/72.

In merito all’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore elettronico, alcune limitazioni sono state previste dall’Agenzia delle Entrate.
La speciale disciplina riguarda, infatti, le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Dunque, l’IVA si applica secondo le modalità ordinarie (ris. n. 36/2011 e circ. n. 21/2016) per:
– le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
– le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del DPR 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.

Sono confermate e immutate le disposizioni in tema di reverse charge relative alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17 comma 5 del DPR 633/72), alle prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72), alle cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72), alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

Non hanno trovato efficacia le più recenti estensioni della speciale disciplina. La Commissione Ue non ha, infatti, riscontrato la sussistenza dei presupposti per concedere una deroga alla direttiva 2006/112/Ce e consentire all’Italia l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni:
– rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio emetta fattura in split payment (comunicazione n. 484/2018);
– effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (comunicazione n. 243/2020).

Ancora per (almeno) un anno sarà, invece, applicabile la misura dello split payment, per le operazioni nei confronti delle P.A., di altri enti assimilati e delle società quotate nel FTSE MIB. Successivamente al 30 giugno 2023, invece, sarà necessaria un’ulteriore proroga a livello comunitario che faccia eventualmente seguito a quella prevista con la decisione Ue 24 luglio 2020 n. 1105 (estensione dell’efficacia dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023).