Numerosi i profili di incertezza correlati al verificarsi di questa situazione eccezionale

Di Mario BONO e Maurizio MEOLI

È frequente l’inserimento negli statuti delle società di capitali della clausola c.d. simul stabunt simul cadent, in forza della quale, a seguito della cessazione di taluni amministratori, viene meno l’intero consiglio. In tal caso, ex art. 2386 comma 4 c.c., l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
Sovente, peraltro, gli statuti, sfruttando la possibilità concessa dalla richiamata norma codicistica, affidano al Collegio sindacale/organo di controllo non solo il compito di convocare d’urgenza l’assemblea, ma anche la possibilità di compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Tale situazione si registra, ad esempio, in casi di change of control di società, con dimissioni degli amministratori nominati dalla maggioranza “in uscita”, e potrebbe innescare non banali profili problematici.
Utili indicazioni sono offerte dalla Norma di comportamento 9.2 del CNDCEC. Nei criteri applicativi, infatti, si afferma che il Collegio sindacale deve eseguire l’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione degli amministratori entro trenta giorni dalla stessa, ovvero dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, nonché convocare d’urgenza i soci ai fini della nomina del nuovo organo amministrativo.

Quanto all’ordinaria amministrazione da svolgere, si precisa come debba essere finalizzata alla conservazione del patrimonio sociale e alla salvaguardia della continuità aziendale, dando eventualmente attuazione agli obiettivi già programmati.

Ove non si dovesse provvedere alla sostituzione degli amministratori, inoltre, riscontrandosi una situazione riconducibile alla causa di scioglimento contemplata dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c., il Collegio sindacale dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, ai fini del relativo accertamento, con conseguente messa in liquidazione (cfr. Trib. Milano 20 ottobre 2015).

Si precisa, infine, come tutte le attività poste in essere in assenza di organo amministrativo debbano essere oggetto di una specifica riunione del Collegio sindacale, della quale deve essere redatto apposito verbale da riportare nel libro delle adunanze del Collegio sindacale.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, come, all’iscrizione della cessazione degli amministratori dovrebbe accompagnarsi anche l’iscrizione dell’affidamento della temporanea gestione all’organo di controllo, eventualmente indicando in capo a chi (tendenzialmente, al presidente) sia affidata la rappresentanza legale.
Quanto all’attività gestoria consentita, a fronte della difficoltà di distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione, si tende a collocare in quest’ultimo contesto quegli atti che, in ragione dell’importanza e delle finalità perseguite, assumono carattere eccezionale rispetto alla normale gestione dell’impresa.

Ed allora, ad esempio, si potrebbe procedere ai pagamenti di dipendenti e fornitori, ai versamenti delle imposte, così come al rinnovo dei contratti in scadenza necessari per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Non sarebbero, invece, ammesse cessioni o acquisizioni di aziende; appare da escludere anche la predisposizione del progetto di bilancio, dal momento che, diversamente, seppure intervenuta la nomina dei nuovi amministratori, chi lo ha predisposto sarebbe anche tenuto ad esprimere sullo stesso il proprio giudizio (se anche revisore) e, comunque, a formulare osservazioni o proposte.

Parte della dottrina, inoltre, proiettando l’urgenza non solo sulla convocazione, ma anche sulla gestione, consiglia di attendere la ricostituzione dell’organo amministrativo per compiere gli atti sì di ordinaria amministrazione, ma non urgenti.
Ai fini dello svolgimento di tale incarico, poi, un importante aiuto potrebbe derivare dalla presenza nella società di direttori o procuratori legittimati a porre in essere determinati atti. Peraltro, da un lato, si tratterebbe di poteri limitati, sia per entità che per oggetto, dall’altro, resterebbe ferma la necessità di provvedere ad un coordinamento e controllo dei citati soggetti.

Particolarmente complesso, infine, potrebbe presentarsi il caso in cui dovesse esservi coincidenza tra amministratori dimissionari e soci che hanno ceduto la propria partecipazione. In tal caso, infatti, dovrebbero essere puntualizzate le tempistiche relative al trasferimento delle partecipazioni, ai correlati adempimenti amministrativi ed alle conseguenti dimissioni. In caso contrario, operando la clausola in questione con l’intervento delle dimissioni, l’imposizione dell’urgenza potrebbe costringere i sindaci a convocare i soggetti risultanti dal libro soci (nel caso di spa) e dal Registro delle imprese (nel caso di srl) non ancora aggiornati.

Sarebbero, quindi, convocati proprio coloro i quali hanno già ceduto la propria partecipazione e non sono più interessati alla gestione della società. Rispetto a tale situazione si potrebbe, tra l’altro, ipotizzare la “diserzione” dell’assemblea (o delle assemblee) convocate, al fine di far decorrere il tempo essenziale per completare i necessari aggiornamenti funzionali ad una convocazione che consenta ai nuovi proprietari di riunirsi e nominare i propri amministratori.