La rivalutazione riguarda solo le tabelle relative a nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili, composti dai coniugi, fratelli, sorelle e nipoti

Di Daniele SILVESTRO

Con la circ. n. 65/2022, l’INPS ha reso noti i livelli reddituali su cui fare riferimento, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

L’art. 2 del DL 69/88 (conv. L. 153/88) stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare debbano essere rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra l’anno di riferimento per l’erogazione dell’assegno e quello precedente. In modo particolare, la variazione percentuale di tale indice, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2021 e l’anno 2020 è risultata pari a più 1,9%.

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha pertanto allegato alla circolare in commento le tabelle in cui sono riportati i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare validi per il periodo dal 1° luglio 2022 e fino al 30 giugno 2023 alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito – come precisato con la circolare in commento – avranno validità anche per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

La rivalutazione è stata tuttavia limitata alle sole tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, ciò per effetto dell’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico ad opera del DLgs. 230/2021.
L’art. 10 comma 3 del DLgs. 230/2021 ha stabilito infatti la cessazione – a decorrere dal 1° marzo 2022 – delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare (di cui all’art. 2 del DL 69/88) e di assegni familiari (di cui all’art. 4 del DPR 797/55), limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.

Sulla questione è intervenuto l’Istituto previdenziale con la circ. n. 34/2022 dello scorso 28 febbraio 2022, fornendo le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti dell’introduzione dell’assegno unico e universale sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari (si veda “ANF e assegni familiari solo per i nuclei non tutelati dall’assegno unico” del 2 marzo 2022).

Nello specifico, l’assegno per il nucleo familiare non è più richiedibile se all’interno del nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico con età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’assegno unico e universale. Il nucleo familiare potrà invece richiedere l’ANF dopo il compimento dei 21 anni di età dei figli (non disabili) – ovvero in caso di figli minori di 21 anni in assenza dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 230/2021 – ma solo per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti (fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla prestazione).

Pertanto, con la circolare in commento, l’INPS ha provveduto ad aggiornare le tabelle riguardanti esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti; in altre parole, sono stati rivalutati gli importi reddituali delle tabelle relative a:
– nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli (tab. 19);
– nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile (tab. 20A);
– nuclei monoparentali senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile (tab. 20B);
– nuclei familiari senza figli, in cui non siano presenti componenti inabili (tab. 21A);
– nuclei monoparentali senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui non siano presenti componenti inabili (tab. 21B);
– nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile (tab. 21C);
– nuclei monoparentali senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile (tab. 21D).