Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d’imposta under 36 non potevano coesistere nel modello 2021

Di Anita MAURO

Le agevolazioni prima casa per i giovani under 36, introdotte dall’art. 64 commi 6-11 del DL 73/2021 spettano per gli atti di acquisto stipulati, in presenza delle condizioni di “prima casa” di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”) e il 31 dicembre 2022, da soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo (oltre che nell’esenzione dall’imposta sostitutiva mutui).

Il credito di imposta può essere utilizzato:
– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
– in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
– in compensazione in F24 ai sensi del DLgs. 241/97, con codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta prima casa under 36 – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”, istituito con ris. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2021 n. 62.

Per quanto concerne l’utilizzo in dichiarazione dei redditi, si segnala che il modello REDDITI PF 2021 non conteneva una sezione apposita dedicata al credito d’imposta derivante dall’agevolazione prima casa under 36 su atti imponibili ad IVA, mentre nel modello REDDITI PF 2022 a tale credito è stato destinato il rigo CR13 (si veda “Prima casa under 36 nel modello REDDITI 2022 con apposita sezione” del 10 febbraio 2022).

Tuttavia, posto che l’agevolazione poteva essere applicata, dai contribuenti under 36, su acquisti operati a partire dal 26 maggio 2021, può darsi il caso che qualcuno abbia voluto utilizzare il credito in diminuzione dell’IRPEF dovuta sulla base già del modello REDDITI PF 2021 (“presentato successivamente alla data dell’acquisto”).

Pertanto, in questo caso, come illustrato dalla circ. 14 ottobre 2021 n. 12, l’importo del credito “prima casa under 36” (pari all’IVA corrisposta sull’acquisto da parte del soggetto under 36) poteva essere indicato eccezionalmente nel rigo CR7, colonna 2 del modello REDDITI PF 2021, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”, indicando il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” nel frontespizio (per distinguerlo dal credito prima casa ex art. 7 della L. 448/98 cui è normalmente dedicato il rigo CR7).

In caso di compresenza del credito “prima casa under 36” e del credito per il riacquisto della “prima casa”, però, non era possibile indicare nel rigo CR7 del modello REDDITI PF 2021 entrambi i crediti; in tal caso, il contribuente doveva esporne uno solo, rinviando l’esposizione e l’utilizzo dell’altro credito alla dichiarazione dell’anno successivo.

Tuttavia, l’Agenzia aveva garantito (circ. n. 12/2021, § 3.1) che “la mancata esposizione nel modello Redditi PF 2021 del credito d’imposta «prima casa» maturato nel 2020, a causa dell’impossibilità del contemporaneo utilizzo di entrambe le agevolazioni, non pregiudica il suo utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021”.

Inoltre, aveva precisato che restava “sempre possibile fruire nel modello Redditi PF 2021, ove più conveniente, del credito d’imposta «prima casa» maturato nel 2020 o nel 2021 e fruire del credito d’imposta «prima casa under 36»“ nel modello REDDITI 2022 relativo all’anno d’imposta 2021. Di conseguenza, “la mancata esposizione nel modello Redditi PF 2021 del credito d’imposta «prima casa» maturato nel 2020, a causa dell’impossibilità del contemporaneo utilizzo di entrambe le agevolazioni, non pregiudica il suo utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021”.

A questa ipotesi sembra, ora, fare riferimento una nuova indicazione, contenuta nelle istruzioni al quadro CR del modello REDDITI PF 2022. Infatti, nelle istruzioni al rigo CR7 (dedicato al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa) si specifica che i soggetti che abbiano inserito il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del modello REDDITI PF 2021 (scegliendo, quindi, di avvalersi, nella dichiarazione REDDITI PF 2021 del credito “prima casa under 36”), compilano ora il rigo CR7 colonna 1 del modello REDDITI 2022 riportando l’eventuale importo del credito “prima casa” ex art. 7 della L. 448/98 residuo, indicato nel rigo RN47, col. 11, del modello REDDITI PF 2020, (oppure indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione mod. 730-3 del modello 730/2020), che non avevano potuto inserire nel modello REDDITI 2021.