Auspicabile un immediato chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in caso di rifiuto del canale telematico di invio

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

La scadenza del 29 aprile 2022, per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione per la cessione dei crediti derivanti da detrazioni “edilizie” o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relative a spese sostenute nel 2021 o a “cessioni differite” relative a spese sostenute nel 2020, sta facendo emergere quella che sembrerebbe essere una lacuna delle specifiche tecniche di invio, cui l’Agenzia delle Entrate dovrà valutare come porre rimedio.

Il sistema, infatti, consente di inviare comunicazioni correttive di altre precedentemente presentate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione “originaria” che è stata accettata dal sistema, ma non consente di rimediare in alcun modo al caso in cui una comunicazione presentata “nei termini” risulti successivamente scartata (e, quindi, non accettata) dal canale telematico di invio (per un approfondimento della disciplina si rimanda al Quaderno Eutekne n. 165 del 2022).

Il provv. n. 35873/2022 (§ 4.7) si limita ad affermare che “la Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti”.
Il § 4.7 non dispone esplicitamente che l’annullamento/sostituzione della Comunicazione trasmessa riguardi soltanto i modelli accettati dal sistema ricevente, ma pare evidente che i termini utilizzati presuppongano che, entro il quinto giorno del mese successivo, si possa rettificare una comunicazione validamente ricevuta.

Confermerebbe questa interpretazione il § 2.5.3 delle specifiche tecniche allegate allo stesso provv. n. 35873/2022 secondo cui “L’indicazione di un numero di protocollo inesistente o attribuito ad una precedente comunicazione annullata o sostituita o non attribuito ad una precedente comunicazione validamente accolta relativa allo stesso soggetto del precedente invio determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza”.

In altre parole, ad esempio, se una comunicazione trasmessa il 25 aprile fosse stata rifiutata, avrebbe potuto essere ripresentata correttamente entro il 29 aprile 2022 e, ove correttamente accolta dal sistema, potrebbe essere ulteriormente corretta entro il 5 maggio.
Se però la comunicazione è stata presentata il 29 aprile 2022 ed è stata scartata dal sistema senza che vi fosse il tempo per ripresentarla correttamente nella stessa giornata, le specifiche tecniche messe a punto dall’Agenzia delle Entrate non consentono, una volta trascorsa la data del 29 aprile, di procedere al re-invio della comunicazione scartata.

Giova ricordare che, per le dichiarazioni dei redditi (circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. 6, § 4.3), per la trasmissione telematica dello spesometro (FAQ Agenzia delle Entrate 3 agosto 2018) e, recentissimamente, per l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato (provv. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2022 n. 143438, § 2.5), è pacifico che, nel caso di scarto da parte del canale telematico, si possa procedere al nuovo invio telematico, correggendo gli errori che hanno determinato lo scarto, entro 5 giorni dalla comunicazione dell’esito “infausto”, anche se nel mentre il relativo termine è spirato.

In verità questa impostazione è palesemente da ritenersi “generale”, nel senso che la possibilità di procedere entro 5 giorni alla ripresentazione di ciò che è stato scartato dal canale telematico dell’Agenzia delle Entrate non costituisce una caratteristica disciplinare di questa o quella comunicazione o dichiarazione, ma proprio una caratteristica disciplinare del canale telematico stesso.

Sarebbe oltre modo opportuno che l’Agenzia delle Entrate cogliesse l’occasione per chiarirlo definitivamente (il tema si pone, ad esempio, anche per l’invio delle dichiarazioni di successione) e, con riguardo allo specifico caso delle comunicazioni di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, modificasse le specifiche tecniche offrendo una riapertura di 5 giorni, a partire dal momento della loro modifica, per coloro i quali si sono trovati nella condizione di scarto comunicato quando ormai il termine del 29 aprile era trascorso.

Quanto precede è però reso indubbiamente più facile a dirsi che a farsi se si considerano i tempi assai ristretti rispetto al termine per rendere disponibili le dichiarazioni dei redditi precompilate.