Compilazione richiesta anche per la compensazione o la cessione del credito alla consolidante

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

In vista della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2021, uno dei quadri sui quali porre attenzione è il quadro VX, da compilare riportando l’importo dell’IVA da versare oppure di quella a credito.
Nel caso in cui dalle risultanze del modello dichiarativo emerga un credito per il 2021, è proprio nel quadro VX che il soggetto passivo deve scegliere come destinare il suddetto credito, vale a dire, alternativamente:
– riportandolo all’anno successivo;
– utilizzandolo in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
– chiedendone il rimborso all’Erario;
– cedendo l’importo alla consolidante, nel caso di opzione per il consolidato fiscale, ai fini della compensazione con l’IRES.

Un’ulteriore forma di utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale è costituita dalla cessione del credito ad altri soggetti (anche al di fuori del consolidato), secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 4-ter del DL 70/88.
Oltre alla compilazione del quadro VX, per la cessione del credito IVA a terzi sono richieste particolari formalità (tra cui la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio), affinché il trasferimento produca effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 69 del RD 2440/1923.

Per quanto concerne la domanda di rimborso, essa è invece possibile soltanto al ricorrere di specifici requisiti previsti dagli artt. 30 e 34 comma 9 del DPR 633/72. Nella procedura pratica n. 22 del 12 aprile 2022 sono illustrati alcuni aspetti operativi connessi al rimborso del credito IVA annuale.

In primo luogo, si rammenta che il rimborso è possibile esclusivamente se il credito è superiore a 2.582,28 euro. Detto limite non opera nel caso in cui risulti un’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione annuale e nelle dichiarazioni relative ai 2 anni precedenti e, comunque, in sede di cessazione dell’attività.
Ai fini dell’istanza di rimborso dell’eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione, è richiesta la compilazione del rigo VX4 del modello.

Per il rimborso di somme pari o inferiori a 30.000 euro, non sono previste particolari formalità.
Al di sopra di tale importo, è sufficiente che la dichiarazione annuale rechi il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile), nonché una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da sottoscrivere nel campo 10 del rigo VX4.
L’obbligo di prestare una garanzia patrimoniale a favore dell’Amministrazione finanziaria, per crediti di importo superiore a 30.000 euro, è limitato ai casi disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72, tra cui la cessazione dell’attività da parte del soggetto passivo.

Il campo 3 del rigo VX4 deve essere compilato indicando il codice corrispondente alla fattispecie che legittima la domanda di rimborso, ossia:
– cessazione dell’attività (codice 1);
– soddisfacimento del requisito della c.d. “aliquota media”, vale a dire l’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a IVA con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore rispetto a quella applicata su acquisti e importazioni (codice 2);
– effettuazione di operazioni non imponibili e ad esse equiparate, per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate (codice 3);
– acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; in questo caso, il rimborso è limitato all’IVA assolta sull’acquisto o importazione (codice 4);
– effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. 7 ss. del DPR 633/72 (codice 5);
– richiesta da parte di soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai fini IVA ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 (codice 6);
– richiesta da parte dei produttori agricoli in regime speciale che abbiano effettuato cessioni all’esportazione o intracomunitarie di prodotti agricoli (codice 7);
– risultanza di un’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione annuale e nelle dichiarazioni relative ai 2 anni precedenti (codice 8).

Qualora coesistano più presupposti per la domanda di rimborso, nel predetto campo 3 del rigo VX4 si indica il codice 9. Sono poi previsti ulteriori codici per condizioni particolari, come ad esempio l’IVA di gruppo.

Il rimborso dell’eccedenza di credito IVA annuale è precluso per le società di comodo, intendendo per tali sia le società non operative ex art. 30 della L. 724/94 sia le società in perdita sistematica ex art. 2 comma 36-decies e ss. del DL 138/2011. Per attestare l’insussistenza dei requisiti che qualificano la società come “di comodo”, ai fini del rimborso dell’eccedenza di credito IVA, le società possono sottoscrivere il campo 8 del rigo VX4 “Attestazione delle società e degli enti operativi” o, in alternativa, barrare la casella 9 del rigo VX4, se hanno presentato interpello probatorio.