Le FAQ del MITE raddoppiano i controlli per l’attestazione della congruità delle spese per interventi di efficienza energetica

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Ai fini dell’attestazione di congruità delle spese relative ad interventi di efficienza energetica, i valori massimi individuati dall’Allegato A del decreto MITE 14 febbraio 2022 (le cui disposizioni sono applicabili relativamente alle spese sostenute per interventi i cui titoli abilitativi edilizi sono presentati da domani, 16 aprile 2022) non si sostituiscono ai prezzari, bensì si aggiungono ad essi, in un’ottica di duplice controllo.
Questo il principale chiarimento che emerge dalle FAQ pubblicate ad aprile 2022 dal Ministero della Transizione ecologica sul sito dell’ENEA.

In particolare, la FAQ n. 5 ha illustrato le modalità con le quali bisogna procedere al “duplice controllo”.
Il primo controllo va effettuato facendo riferimento ai prezzari “individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi”, ossia “i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI”.

Il secondo controllo va effettuato facendo riferimento ai valori massimi dei beni di cui all’Allegato A del decreto MITE 14 febbraio 2022, cui vanno aggiunti i costi massimi specifici relativi alle prestazioni professionali, alle opere relative alla installazione dei beni e relative alla manodopera per la messa in opera dei beni (in quanto queste voci non sono incluse nei valori massimi di cui al predetto Allegato A).

I costi massimi specifici relativi alle prestazioni professionali si aggiungono avendo riguardo ai valori massimi di cui al DM 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del DLgs. 50/2016 (FAQ n. 3 pubblicata ad aprile 2022 dal Ministero della Transizione ecologica sul sito internet dell’ENEA).
I costi massimi specifici relativi alla installazione dei beni e alla manodopera per la messa in opera dei beni si aggiungono avendo riguardo ai medesimi prezzari di cui sopra.
Il minor valore, tra i due che risultano dagli esiti dei due diversi tipi di controllo, costituisce la soglia di congruità delle spese da confrontare con quelle sostenute per l’intervento di efficienza energetica agevolato.

La FAQ n. 4 pubblicata ad aprile 2022 dal Ministero della Transizione ecologica sul sito internet dell’ENEA ha inoltre chiarito che, in mancanza, nei prezzari che devono essere presi a riferimento, di una voce di costo pertinente agli interventi effettuati, continua ad essere possibile per il tecnico abilitato “presentare il nuovo prezzo”, ossia procedere alla sua determinazione in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione del prezzo stesso, fornendo “una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. «DM Asseverazioni»)”.

Giova segnalare anche che, con specifico riguardo agli interventi di efficienza energetica “minori”, ossia quelli per i quali l’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” consente di sostituire l’attestazione dei requisiti tecnici degli interventi con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore dei beni, la FAQ n. 6, pubblicata ad aprile 2022 dal Ministero della Transizione ecologica sul sito internet dell’ENEA, ha confermato che l’attestazione del tecnico abilitato sulla congruità delle spese, relative a interventi di efficienza energetica agevolati con l’ecobonus, non è richiesta solo quando:
– le spese non accedono all’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020;
– oppure le spese accedono all’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, ma sono di entità inferiore a 10.000 euro, oppure sono relative a interventi in regime di edilizia libera.

In altre parole, per gli interventi di efficienza energetica “minore” con sostituzione dell’asseverazione tecnica con la dichiarazione del fornitore/installatore, la nomina di un tecnico abilitato per l’attestazione di congruità delle spese è dovuta solo se obbligatoria ai sensi del comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020.