Il blocco ha riguardato il portale «Fatture e corrispettivi», creando problemi per i soggetti il cui termine di emissione della fattura elettronica scadeva ieri

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Nella giornata di ieri, il sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato oggetto di una lunga interruzione del servizio, dovuta a problemi tecnici. Il disservizio ha riguardato anche i siti del Dipartimento delle Finanze e della Ragioneria generale dello Stato, nonché quelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e di SOGEI. Al momento della chiusura del quotidiano, non sembrano essersi ancora risolti i problemi per i siti di Agenzia delle Entrate, Ragioneria dello Stato e SOGEI.

Nell’ambito dei servizi forniti dell’Agenzia delle Entrate rientra, tra l’altro, anche il portale “Fatture e corrispettivi”, mediante il quale i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di emettere le fatture in formato elettronico via Sistema di interscambio, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, nonché memorizzare elettronicamente i corrispettivi e trasmetterli telematicamente, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.

Il protrarsi dell’interruzione del servizio assume contorni particolarmente delicati per i soggetti il cui termine di emissione della fattura elettronica scadeva nella giornata di ieri.

In base a quanto disposto dall’art. 21 del DPR 633/72:
– la fattura “immediata” deve essere emessa entro dodici giorni dalla data di effettuazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (comma 4 primo periodo);
– la fattura “differita”, relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi, “effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto”, è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (comma 4 lett. a);
– la fattura “super differita”, relativa alle cessioni di beni “effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente”, è emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni (comma 4 lett. b);
– la fattura relativa a prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro Ue, non soggette a IVA ex art. 7-ter del DPR 633/72, è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (comma 4 lett. c);
– la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un operatore nazionale o relativa a servizi diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies resi da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato a un operatore non stabilito, è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione (comma 4 lett. d).

A titolo meramente esemplificativo, un professionista che si avvale del portale “Fatture e Corrispettivi” e che abbia incassato un compenso dal proprio cliente in data 18 marzo 2022, avrebbe dovuto redigere ed emettere (cioè trasmettere) la fattura entro la giornata di ieri (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione ex art. 6 comma 3 del DPR 633/72). Qualora avesse atteso sino all’ultimo giorno utile si sarebbe trovato, a causa del guasto occorso al portale dell’Agenzia delle Entrate, a non potere adempiere entro i termini stabiliti dal citato art. 21. Si sarebbe, in tal caso, inevitabilmente in presenza di una tardiva fatturazione, sanzionata ex art. 6 del DLgs. 471/97.
Analoghe considerazioni potrebbero valere per i commercianti al minuto che utilizzano la procedura web per la creazione del documento commerciale.

Con un comunicato pubblicato sul sito rinvenibile sul sito FiscoOggi.it, l’Agenzia delle Entrate e il partner tecnologico SOGEI precisano che il disservizio “non ha in alcun modo interessato la sicurezza dei dati sensibili”.
Vi sarebbe, dunque, un’indiretta conferma, tra l’altro, della corretta conservazione dei dati relativi alle fatture elettroniche transitate via SdI, così come delle informazioni relative alla precompilazione delle dichiarazioni.

Le eventuali problematiche che dovessero sorgere dal “rallentamento” dei termini di fatturazione, causate dalle interruzioni dei servizi dell’Agenzia, potrebbero essere superate dalla stessa Amministrazione finanziaria, consentendo un allungamento dei suddetti termini.
Si tratta di una soluzione che, mutatis mutandis, era già stata adottata nel 2017, allorché, con un comunicato stampa del 1° marzo, era stati concessi tre giorni supplementari per l’invio delle dichiarazioni IVA, in ragione dei temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione verificatisi il 28 febbraio 2017 (termine di invio dei modelli IVA relativi all’anno d’imposta 2016).