L’INPS esamina la misura ex DL 109/2018 a favore delle società sottoposte a procedura fallimentare che richiedono la CIGS

Di Luca MAMONE

L’art. 43-bis del DL 109/2018 dispone per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento di CIGS ex art. 44 del medesimo DL 109/2018, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’art. 2 comma 31 della L. 92/2012 (c.d. “ticket” di licenziamento).

Tale misura agevolativa, fruibile per tutto il triennio 2020/2022 per volontà dell’art. 4 del DL 103/2021, è stata oggetto di un intervento di prassi operato dall’INPS con il messaggio n. 1400/2022, pubblicato ieri.
Innanzitutto, l’Istituto previdenziale ha precisato che l’applicazione degli esoneri in questione deve essere richiesta al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di CIGS ai sensi dell’art. 44 del DL 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda), e che il decreto ministeriale di autorizzazione deve indicare l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. “ticket” di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

In particolare, le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri devono fornire la predetta stima dei costi già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro.
Operativamente, per accedere agli sgravi in argomento, le aziende interessate, previo possesso del predetto decreto ministeriale di autorizzazione, devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto seguendo le istruzioni già fornite in precedenza dall’INPS con il messaggio n. 3920/2020.

In sintesi, i curatori fallimentari o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare la predetta domanda all’Istituto previdenziale, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni”.

Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero in questione riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande – sempre tramite il “Portale Agevolazioni” – riferite a ogni singolo provvedimento di autorizzazione ministeriale e corredate della prevista documentazione.

In seguito alla presentazione delle domande, la competente Sede territoriale dell’INPS avrà cura di monitorare il “Portale Agevolazioni” al fine di prendere in carico le istanze di competenza per verificare se i lavoratori, per i quali l’esonero contributivo è richiesto, rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali ai sensi dell’art. 44 del DL 109/2018 e se l’importo chiesto è congruo rispetto a quanto precisato dall’Istituto previdenziale nel citato messaggio n. 3920/2020.

Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il codice di autorizzazione denominato CA“0Q” verrà assegnato con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al c.d. “ticket” di licenziamento, ovvero dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al c.d. “ticket” di licenziamento.

Infine, nel messaggio n. 1400/2022, vengono prese in esame le modalità di liquidazione delle quote di TFR per quelle aziende che nel corso del 2020 hanno deciso di sospendere la fruizione della CIGS per accedere al trattamento di CIGO con causale “COVID-19”, così come consentito dall’art. 20 del DL 18/2020 (c.d. DL “Cura Italia”).

Sul punto, l’INPS evidenzia come questa operazione abbia determinato uno slittamento dei periodi di fruizione della CIGS ex del DL 109/2018 e che, pertanto, le previsioni di spesa relative all’anno 2020 contenute nei decreti di autorizzazione della misura, potrebbero non corrispondere più al periodo di fruizione del trattamento, slittato nel 2021.

In tale ipotesi, chiarisce l’Istituto previdenziale, gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR. Una volta ottenuto detto provvedimento, si potrà inoltrare all’INPS l’istanza di liquidazione delle quote di TFR, indicando esclusivamente i dati (retribuzioni perse e numero di mesi) relativi ai periodi di fruizione del trattamento CIGS concessa ai sensi dell’art. 44 del DL 109/2018 e, non anche, quelli attinenti ai mesi di fruizione CIGO “COVID-19”.