L’attività deve aver subito un calo di fatturato o corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019

Di Arianna ZENI

L’art. 22 del DL 21 marzo 2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese turistico-ricettive.

Al ricorrere di determinate condizioni, infatti, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 commi da 738 a 783 della L. 160/2019 (la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16 dicembre 2021).

Sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DL 21/2022, il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:
– le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
– le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
– le imprese del comparto fieristico e congressuale;
– i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del contributo è necessario che:
– gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
– in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
– i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito d’imposta (pari al 50% del saldo dell’importo versato per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2021) è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
L’utilizzo in compensazione, inoltre, ha luogo senza applicazione dei seguenti limiti:
– tetto massimo di compensazioni effettuabili nell’anno solare, di cui all’art. 34 della L. 388/2000;
– tetto massimo di 250.000 euro di compensazioni effettuabili nell’anno solare utilizzando crediti di imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007.

Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del DL 21/2022 gli operatori economici dovranno presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate nella quale attestano il possesso dei suddetti requisiti, secondo le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Le disposizioni introdotte dall’art. 22 in commento, infine, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e la loro efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.