Consegna delle CU 2022 ai contribuenti entro mercoledì 16 marzo

Di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Sono due gli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta relativi alle Certificazioni Uniche in scadenza il 16 marzo: oltre alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate (si veda “Ultimi giorni per inviare le Certificazioni Uniche 2022” del 10 marzo), i sostituti d’imposta sono tenuti altresì a consegnare le CU 2022, relative al periodo d’imposta 2021, ai contribuenti, vale a dire ai dipendenti, ai pensionati, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi o derivanti da locazioni brevi. Il sostituto d’imposta, entro la citata scadenza, è tenuto a compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2022, secondo le istruzioni approvate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11169/2022, e rilasciare il documento al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2022 è costituito:
– dalla parte riguardante i dati anagrafici relativi sia al sostituto d’imposta che al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
– dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, suddivisa tra i dati fiscali, contenente i dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL e le annotazioni;
– dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
– dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi”;
– dalla scheda, non presente nel modello “ordinario”, per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF.
Qualora la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

Il sostituto d’imposta ha la facoltà di trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purché sia garantita a quest’ultimo la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Come sottolineato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2006 n. 145, tale modalità di consegna può quindi essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. È comunque facoltà del contribuente richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2022 in forma cartacea.

Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la CU relativa ai redditi erogati nel 2021, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2022, ad esempio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, il sostituto è tenuto a rilasciare la nuova CU 2022, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione di quella già consegnata.

La Certificazione Unica 2022, relativa al 2021, può anche essere utilizzata per certificare i dati relativi al 2022, fino all’approvazione di una nuova CU: in tal caso, i riferimenti agli anni 2021 e 2022 contenuti nella CU 2022 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi. Si tratta, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2022, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta rilasci al contribuente una Certificazione Unica 2022 diversa da quella trasmessa all’Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata, dovrà verificare i dati forniti dalla CU rilasciata e procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

Secondo l’Amministrazione finanziaria l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97.
Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile, ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97.