Tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle dichiarazioni precompilate

Di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Scade il prossimo 16 marzo il termine per trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria le comunicazioni relative ai dati degli oneri deducibili e detraibili sostenuti dai contribuenti nel periodo d’imposta 2021, ai fini dell’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022. L’Anagrafe tributaria, istituita dal DPR 605/73, è il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate che per ciascun soggetto raccoglie ed elabora i dati e le notizie aventi rilevanza ai fini tributari.

In base all’art. 3 del DLgs. 175/2014, ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni precompilate e dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili, taluni soggetti sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti dai contribuenti nel periodo d’imposta precedente.

Ai sensi del citato DLgs. 175/2014, sono tenuti a comunicare tali dati: i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari. A tali soggetti, con successivi decreti ministeriali, ne sono stati aggiunti altri tra i quali, a titolo esemplificativo: gli amministratori di condominio, le scuole e gli enti scolastici facenti parte del sistema scolastico nazionale, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri, le università, le ONLUS e le associazioni di promozione sociale.

Tali soggetti, in linea generale, entro il 16 marzo comunicano i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti nell’anno precedente. Vi sono però alcune differenze relative all’obbligatorietà d’invio delle comunicazioni in base alla tipologia di dati da trasmettere.

Ai sensi del DM 10 agosto 2020, relativo alla trasmissione dei dati riguardanti le spese di istruzione scolastica detraibili e i relativi rimborsi, le scuole trasmettono la comunicazione all’Anagrafe tributaria relativa agli oneri sostenuti nel 2021 solamente in via facoltativa. L’invio della comunicazione sarà obbligatorio a decorrere dal periodo d’imposta 2022, vale a dire dalla comunicazione da trasmettere entro il 16 marzo 2023.

Relativamente alle erogazioni liberali in denaro ricevute da ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, effettuate da persone fisiche, l’obbligatorietà dell’invio delle comunicazioni a decorrere dal periodo d’imposta 2021 o 2022 dipende da alcune condizioni previste dal DM 3 febbraio 2021.

Entro il prossimo 16 marzo i citati soggetti sono tenuti, in via obbligatoria, a trasmettere la comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute nell’anno di imposta 2021 se dal bilancio di esercizio approvato nel medesimo anno risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro. I soggetti con ricavi, rendite, proventi o entrate risultanti da bilancio d’esercizio approvato nel 2022 superiori a 220.000 euro, saranno invece tenuti a trasmettere i dati a decorrere dal prossimo anno.

Le comunicazioni dei dati sono effettuate utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline e i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese di assicurazione, a differenza degli altri soggetti, trasmettono le comunicazioni utilizzando il Sistema di interscambio dati (SID). Le modalità tecniche di trasmissione dei dati sono individuate da alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, diversi a seconda della tipologia di dati da comunicare.

Le dichiarazioni precompilate saranno poi rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposita area autenticata, entro il prossimo 30 aprile: ciascun contribuente potrà accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata. Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete o incongruenti, non vengono inserite direttamente nella dichiarazione precompilata, ma sono esposte in un apposito “prospetto separato” al fine di consentire al contribuente di verificarle.

Sotto il profilo sanzionatorio, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, nella misura massima di 50.000 euro. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. La sanzione è infine ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se le comunicazioni sono correttamente trasmesse entro sessanta giorni dalla scadenza prevista.