La proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive intende modificare la Non Financial Reporting Directive

Di Giuseppe CHIAPPERO e Luca MALFATTI

L’impulso alla finanza sostenibile – sulla base delle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) per includere nei bilanci informazioni relative al clima – parte dal Piano d’azione europeo (pubblicato dalla Commissione Europea a marzo 2018), che ha tracciato i 10 indirizzi per la transizione verso un’economia sostenibile.

Tra questi rientra il sistema di classificazione delle attività economiche secondo il regolamento 2020/852/Ue ( regolamento “Tassonomia”), il quale definisce i criteri affinché un’attività economica possa definirsi sostenibile, ovvero:
– se contribuisce in modo sostanziale ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali dell’Ue;
– se non arreca un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi (principio del Do Not Significant Harm – DNSH);
– se rispetta le garanzie sociali minime riconducibili alle convenzioni dell’OIL ed ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il tutto secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dai regolamenti delegati.

Il Green Deal recepisce in pieno questo orientamento, rappresentando il principale strumento per l’attuazione degli obiettivi di finanza sostenibile da parte delle imprese.
Lo stesso trova attuazione nel NextGenerationEU, in cui si declina il PNRR Italiano (Italia Domani), che introduce la dimensione dell’impatto quale chiave di misurazione degli obiettivi ai fini del reperimento delle risorse, per circa un terzo destinate alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

L’anno trascorso ha visto un vero e proprio big bang della finanza sostenibile, con la presentazione, il 21 aprile 2021, di due provvedimenti congiunti: il primo atto delegato sulla Tassonomia (regolamento 2021/2139/Ue, c.d. “Climate Delegate Act”), che stabilisce i criteri di vaglio tecnico per definire come allineate o meno ai canoni della sostenibilità le attività economiche con riferimento ai primi due obiettivi ambientali stabiliti dall’art. 9 del regolamento 2020/852 (la mitigazione dei cambiamenti climatici; l’adattamento agli stessi); la proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che intende modificare l’attuale direttiva 2014/95/Eu (c.d. Non-Financial Reporting Directive – NFRD), per condurla nell’alveo del reporting di sostenibilità.

Quanto riportato è prodromico all’emanazione di standard comuni per l’informativa di sostenibilità, il cui sviluppo è stato affidato all’EFRAG, ente di natura tecnica che nell’ambito della Commissione Europea si occupa dei principi contabili.
In questo quadro definito dalla Tassonomia si innesta, dal 10 marzo 2021, il regolamento 2019/2088/Ue sulla trasparenza degli investimenti sostenibili (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFRD), che rappresenta una pietra miliare nel sistema di reporting e di trasparenza di sostenibilità del mondo finanziario.

Esso introduce, per i partecipanti ai mercati finanziari, rilevantissimi obblighi sia sul piano del reporting sia su quello dei prospetti informativi, secondo criteri volti ad evidenziare il carattere di sostenibilità delle attività svolte dai singoli operatori e dei prodotti finanziari da questi proposti per indirizzare gli investimenti.

La nuova direttiva amplierà il perimetro di rendicontazione oltre che a tutte le quotate (con esclusione delle sole micro imprese) anche alle non quotate sopra determinati limiti dimensionali, con regole ad hoc per le PMI che le non quotate potranno seguire in via volontaria.

Aumenteranno, di conseguenza, in misura significativa le società che dovranno includere nella dichiarazione non finanziaria (DNF) le informative ex art. 8 del regolamento Tassonomia ovvero, a partire dal 2022 con riferimento ai bilanci 2021, la quota di attività economiche ammissibili alla Tassonomia in termini di fatturato, spese in conto capitale e spese operative, mentre dall’anno successivo si dovranno indicare anche le percentuali di allineamento.
Assirevi ha da poco fornito ai revisori le prime indicazioni per le verifiche sulla predetta informativa (documento di ricerca n. 243, febbraio 2022).

La nuova direttiva introduce nuove disposizioni nella direttiva 2013/34/Eu (c.d. direttiva contabile), che già all’indomani dell’emanazione della direttiva 2014/95/Eu (c.d. NFRD) aveva visto l’inserimento di una sezione specifica dedicata al reporting di sostenibilità.
Ora la proposta di CSRD, agendo sulla stessa, ne amplia notevolmente la portata.
È confermata la possibilità di applicazione su base volontaria, estendendo in tal modo il novero delle imprese che potranno avvalersene.

Si richiama la valenza del metodo ODCEC TO quale supporto alle imprese ed ai loro commercialisti per l’integrazione dei fattori ESG (Environment, Social and Governance) nei sottostanti processi organizzativi ed amministrativi (si veda “L’ODCEC di Torino presenta il «metodo» per bilancio di sostenibilità” del 9 febbraio 2022).