Il limite per compensare «orizzontalmente» è stato incrementato a 2 milioni di euro

Di Emanuele GRECO e Massimo NEGRO

Con la legge di bilancio 2022, è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata” (art. 1 comma 72 della L. 234/2021).
Nella sostanza, è stato messo a regime il limite che era già stato previsto, in via temporanea, per il solo anno 2021 (art. 22 del DL 73/2021), mentre, per il solo anno 2020, il limite era già stato incrementato da 700.000 euro a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Il nuovo limite di 2 milioni di euro si rende, quindi, applicabile anche alla compensazione “orizzontale” (art. 17 del DLgs. 241/97) del credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA per il 2021 (segnatamente, dal quadro VX del Modello IVA 2022).

Seppur in assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, il limite di cui trattasi dovrebbe seguire una logica “di cassa”, in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 nell’anno solare, indipendentemente dal periodo d’imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito (si veda “Innalzato il tetto per la compensazione dei crediti IVA” del 7 gennaio 2022).
In base a questa impostazione, nel computo dei 2 milioni di euro, oltre al credito IVA maturato nel 2021, sarebbero inclusi i crediti IVA dei primi tre trimestri del 2022, emergenti dalla presentazione del modello TR.

Per effetto di tali incrementi, è stato “assorbito” il limite di un milione di euro previsto per i subappaltatori edili, nel caso in cui il volume d’affari registrato nell’anno precedente fosse costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 comma 6-ter del DL 223/2006).
Fino all’anno 2019, era infatti consentito a tali soggetti, strutturalmente a credito in termini di IVA, di beneficiare del maggior limite annuo di un milione di euro rispetto al limite ordinario (pari a 700.000 euro).

Nel modello IVA 2022 è stato, dunque, eliminato il campo 6 del rigo VX4, che doveva essere barrato dai subappaltatori per attestare il possesso dei requisiti che consentivano di beneficiare del maggior limite (nel 2020 e 2021, infatti, i suddetti incrementi sono intervenuti successivamente all’approvazione dei modelli di dichiarazione IVA).

Al di là del nuovo limite massimo, restano ferme le altre condizioni per la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000 euro:
– l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato oppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti (art. 10 del DL 78/2009);
– la possibilità di compensare solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita del visto o della sottoscrizione alternativa.

Pertanto, se si intende compensare il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2021 con il versamento delle altre imposte e contributi in scadenza il 16 marzo 2022, in misura superiore a 5.000 euro, il termine ultimo di presentazione del modello è il 6 marzo 2022. Resta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso, ai fini della compensazione “orizzontale”, è ininfluente anche la data di presentazione del modello.

Inoltre, si rammenta che il limite di 5.000 euro, ai fini del visto (o della sottoscrizione alternativa), è incrementato a 50.000 euro per le start up innovative (art. 25 del DL 179/2012), nonché per i soggetti passivi che possono beneficiare del regime premiale ISA, in relazione al livello di affidabilità fiscale conseguito ai sensi dell’art. 9-bis del DL 50/2017.

Per il credito annuale IVA maturato nell’anno 2021, l’esonero si applica in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 su 10, oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020), secondo le risultanze degli ISA per l’anno d’imposta 2020 (provv. Agenzia delle Entrate n. 103206/2021).
L’esonero vale anche per i crediti IVA trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2022 (risultanti dai relativi modelli TR).

Sulla base di quanto precisato nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 231/2020, un soggetto passivo può modificare la scelta originaria sull’utilizzo del credito annuale IVA, dall’istanza di rimborso (se non ancora eseguito) all’utilizzo in compensazione “orizzontale”, mediante una dichiarazione integrativa presentata anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (purché entro il termine stabilito dall’art. 57 del DPR 633/72).
La descritta possibilità, in taluni casi, consentirebbe di beneficiare del più elevato limite per la compensazione del credito annuale.