Per motivi di quadratura sembra possibile indicare perdite ed eccedenze ACE al netto degli utilizzi

Di Luisa CORSO

Il modello REDDITI SC 2022 accoglie le agevolazioni relative alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE.

Tale facoltà con riferimento al periodo di imposta 2021 “solare” è legata a due ipotesi:
– la cessione a titolo oneroso di crediti vantati verso debitori inadempienti, effettuata fino al 31 dicembre 2021 (art. 44-bis del DL 34/2019, come modificato dall’art. 19 comma 1 del DL 73/2021 al fine di estendere il previgente termine ultimo del 31 dicembre 2020);
– un’operazione di aggregazione aziendale (fusione, scissione o conferimento d’azienda) qualora il progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, (art. 1 comma 233 della L. 178/2020, da ultimo modificato dall’art. 1 comma 70 della L. 234/2021 al fine di estendere il previgente termine ultimo dal 31 dicembre 2021).
In entrambi i casi, il credito di imposta risultante va indicato nel quadro RU con il codice credito “80”.

L’esercizio di una delle facoltà in esame ha altresì ricadute sul prospetto delle perdite non compensate nonché sul prospetto dell’ACE del quadro RS, posto che i benefici comportano l’annullamento delle perdite e delle eccedenze ACE cui le DTA trasformate si riferiscono, seppur le stesse siano computate con modalità diverse.

In particolare, nell’ipotesi di cessione dei crediti deteriorati, le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro (limite che nei gruppi societari va calcolato a livello aggregato, e non per singola società).

Una volta avvenuta la trasformazione delle DTA in credito di imposta (letteralmente la norma prescrive “a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti”), occorre annullare il corrispondente ammontare di perdite e di eccedenze ACE e, in assenza di vincoli posti dalla legge, si può affermare che la società possa decidere in modo discrezionale quale dei due asset (perdite ed eccedenze ACE) annullare a fronte della trasformazione in credito d’imposta.

Un meccanismo similare opera per la trasformazione delle DTA concessa a fronte di operazioni di aggregazioni aziendali. In tal caso, però, l’importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto agevolato (ovvero i soggetti aventi causa dell’operazione di aggregazione) è pari al minore tra 500 milioni di euro e:
– il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore;
– il 2% della somma delle attività conferite.

Anche in tal caso, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione occorre annullare, in quanto non più disponibili, le perdite e le eccedenze ACE, relative alle DTA complessivamente trasformate.
Le istruzioni al prospetto delle perdite (RS44-RS45) e delle eccedenze ACE (RS113) non affrontano la problematica relativa alle modalità di indicazione dell’importo di tali componenti che residua a seguito della fruizione di una delle agevolazioni in parola, limitandosi a richiamare la facoltà di trasformazione delle DTA prevista con il c.d. bonus aggregazione di cui all’art. 1 comma 233 e ss. della L. 178/2020; il richiamo non è invece previsto con riferimento all’analoga facoltà di trasformazione concessa a fronte della cessione dei crediti deteriorati.

Posto che, in entrambi i casi, il soggetto che trasforma in crediti d’imposta le DTA è tenuto ad annullare i relativi componenti di reddito, si ritiene che, nei righi RS44-RS45 (perdite di impresa non compensate), così come nel rigo RS113, colonna 10 di REDDITI SC 2022, per motivi di quadratura, sia possibile inserire, rispettivamente gli importi delle perdite e delle eccedenze ACE al netto della quota trasformata in credito d’imposta (perdendo, tuttavia, la possibilità di raccordo con la dichiarazione precedente).

Ciò dovrebbe riguardare entrambe le agevolazioni connesse alla trasformazione delle DTA sopra richiamate, stante il fatto che, in entrambi i casi, il periodo di imposta 2021 risulta agevolato.
Si ricorda, da ultimo, che in assenza di disposizioni di incompatibilità espressa, con riferimento al periodo di imposta 2021 (e solo per le operazioni perfezionate entro il 31 dicembre 2021) risulta altresì possibile fruire del bonus aggregazioni di cui all’art. 11 del DL 34/2019, da indicare nel quadro RV, al rigo RV38, colonna 4.