Il passaggio al regime contributivo ordinario impedisce di usufruire nuovamente dell’agevolazione
Scade il prossimo 28 febbraio il termine per aderire all’agevolazione nella determinazione dei contributi previdenziali prevista dall’art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014, in favore degli imprenditori individuali che applicano ai fini fiscali il regime forfetario. Analogo termine vale per comunicare la revoca dell’agevolazione in caso di rinuncia volontaria, oppure a seguito dell’accertata perdita dei requisiti o per il verificarsi nel 2021 di una causa di esclusione dal regime.
La misura consiste nella riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS sul reddito minimale e su quello eccedente. Nell’ambito del quadro RR del modello REDDITI PF, l’agevolazione è contrassegnata con il codice C da riportare nella colonna 7 del rigo RR2.
Non sono contemplate agevolazioni specifiche per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS oppure a Casse professionali private.
Prima di riepilogare i profili operativi, è opportuno osservare che la riduzione dei contributi previdenziali ha effetti immediati positivi, riducendo l’entità del versamento, ma altrettanto non può dirsi in un’ottica di lungo termine, andando la stessa a incidere negativamente sotto il profilo della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.
Proprio con riferimento all’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 comma 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS (art. 1 comma 77 della L. 190/2014). In forza di tale norma, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2022 pari a 16.243 euro). Tuttavia, in caso di versamento di un contributo inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente), i mesi accreditati sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.
A livello operativo, i soggetti già esercenti attività d’impresa che non abbiano in precedenza manifestato l’adesione alla misura hanno l’onere di:
– compilare l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. INPS n. 29/2015;
– presentare tale modello, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2022.
Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2021, invece, la stessa si applica automaticamente anche nel 2022, ove permangano i requisiti necessari per l’applicazione del regime ai fini fiscali e non sia prodotta espressa rinuncia (circ. INPS n. 22/2022, § 8).
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2022 aderendo al regime agevolato, per utilizzare il beneficio contributivo, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale.
Anche la rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all’INPS entro il mese di febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario; in tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dal primo gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva – secondo quanto era stato precisato nel messaggio INPS n. 15/2019 – determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il passaggio al regime previdenziale ordinario determina, in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato.