Secondo le specifiche tecniche la compilazione del quadro VP sarebbe impedita solo dopo il 12 marzo 2022
Il 28 febbraio 2022 rappresenta il termine ultimo per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2021.
La comunicazione delle liquidazioni è un adempimento che riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA. Ne sono esonerati soltanto coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).
L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste in assenza di dati da indicare nel quadro VP della stessa (come nel caso del soggetto passivo che, nel periodo di riferimento, non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva), sempre che non occorra dare evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente.
Il modello da utilizzare per la comunicazione è quello approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018. In data 10 febbraio 2022, tale modello e le relative specifiche tecniche sono stati aggiornati, per tenere conto della sospensione dei versamenti IVA di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022, prevista dall’art. 1 comma 923 lett. c) della L. 234/2021 in favore di determinati enti sportivi. I soggetti che hanno beneficiato dell’agevolazione, nel periodo di riferimento, dovranno segnalarlo indicando il codice “2” nell’apposita casella “Eventi eccezionali”.
In alternativa alla comunicazione periodica, i soggetti passivi possono comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 compilando il quadro VP della dichiarazione IVA riferita al 2021.
In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio 2022, invece che entro il termine ordinario del 2 maggio 2022 (termine così differito essendo il 30 aprile un sabato e il 1° maggio un giorno festivo).
Restano fermi i termini ordinari di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010).
Sulla base delle specifiche tecniche del modello IVA 2022 per il 2021, approvate con il provv. Agenzia delle Entrate n. 30720/2022, la compilazione del quadro VP risulterebbe impedita solamente se la dichiarazione fosse predisposta dopo il 12 marzo 2022. Alla luce dell’attuale quadro normativo, tuttavia, questa data sembrerebbe un mero refuso derivante dal non corretto aggiornamento delle specifiche tecniche relative al periodo d’imposta 2019. Per quest’ultima annualità, la scadenza in esame era il 2 marzo 2020.
Una situazione analoga si era già verificata lo scorso anno (si veda “Dichiarazione IVA con il quadro VP entro il 1° marzo 2021” dell’11 febbraio 2021).
Decorsa la scadenza del 28 febbraio 2022 per l’invio della comunicazione delle liquidazioni relativa all’ultimo trimestre 2021, è possibile regolarizzare nella dichiarazione IVA eventuali errori od omissioni compilando il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo).
Come precisato dalla circ. Assonime n. 6/2020, se il soggetto passivo intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati è tenuto a compilare:
– il quadro VP, se la dichiarazione annuale è stata presentata entro il mese di febbraio, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini” nella quale non deve essere compilato il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), in assenza di dati da inviare, integrare o correggere per i trimestri precedenti al quarto;
– il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se la dichiarazione annuale è stata presentata oltre il mese di febbraio, con una dichiarazione “Correttiva nei termini” ove indicare tutti i dati richiesti nel quadro, inclusi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione, anche se questi ultimi sono stati indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza (15 marzo 2022, nel caso in esame), ferma restando l’ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).