Dopo i 90 giorni scattano le sanzioni proporzionali

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

L’omessa/irregolare compilazione del quadro RW prevede una sanzione proporzionale dal 3% al 15% del valore dei possedimenti non dichiarati, elevata al doppio ove gli investimenti o le attività non dichiarati siano situati in un “paradiso fiscale”.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DL 167/90, “Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258”.
Per esigenze di ordine sistematico, la sanzione fissa di 258 euro opera sia in caso di omessa compilazione del quadro RW che di infedele compilazione del medesimo.

Il fatto che la sanzione fissa trovi applicazione solo quando l’irregolarità sia sanata nei novanta giorni si salda con la possibilità di ravvedere in modo semplificato sia l’omessa presentazione del modello REDDITI che la infedele presentazione, utilizzando la procedura della circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42.
Il quadro RW non rappresenta, secondo l’opinione maggiormente accreditata, una autonoma dichiarazione, ma un quadro di natura non reddituale facente parte del modello REDDITI, per cui ai fini del ravvedimento opera, sia in caso di infedele che di omessa compilazione, l’art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione di 258 euro al nono.

Pertanto, se l’infedele/omessa compilazione del quadro RW avviene nei novanta giorni, occorre presentare la dichiarazione integrativa con il quadro RW corretto e pagare 28,67 euro (258/9), indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.

Ove ci sia anche una infedeltà dichiarativa, è necessario pagare 27,78 euro (la dichiarazione infedele è equiparata, se sanata nei novanta giorni, ad una dichiarazione inesatta con sanzione minima di 250 euro da ridurre al nono) e sanare gli omessi versamenti delle imposte, intendendosi per tali anche l’IVIE e l’IVAFE (per i tardivi versamenti bisogna dunque pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 30% o del 15% ridotte, a seconda del fatto che il ritardo sia o meno contenuto nei novanta giorni).

Si veda sul punto la ris. Agenzia delle Entrate 24 dicembre 2020 n. 82, secondo cui, anche per l’IVIE/IVAFE, se il ravvedimento della dichiarazione infedele avviene nei 90 giorni, occorre ravvedere i tardivi versamenti relativi a tali imposte.

Decorsi i novanta giorni, il ravvedimento sul quadro RW e/o sulla dichiarazione infedele rimane possibile, ma la riduzione della sanzione andrà computata sul 3% o sul 6% del valore dei possedimenti non dichiarati.

Se il modello REDDITI non è stato presentato, nei novanta giorni occorre pagare 28,67 euro per il quadro RW, 25 euro per il modello REDDITI tardivo (la dichiarazione tardiva è equiparata, se sanata nei novanta giorni, ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare, con sanzione minima di 250 euro da ridurre al decimo) e sanare i tardivi versamenti.

In base alla tradizionale opinione dell’Agenzia delle Entrate (si veda la circ. 16 luglio 2015 n. 27 § 2.3), se il modello REDDITI omesso non viene sanato nei novanta giorni, non è più possibile eseguire il ravvedimento operoso nemmeno sul quadro RW, occorrendo attendere l’atto di contestazione delle sanzioni definibile eventualmente al terzo.