Si attende ora il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Di Pamela ALBERTI

Con un comunicato di ieri, 13 gennaio, il Dipartimento delle Finanze ha annunciato che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il DM 11 dicembre 2021, recante le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 commi da 13 a 17 del DL 41/2021, rendendo altresì disponibile il testo bollinato e la relazione illustrativa.
Si attende quindi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà individuare termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione richiesta ai fini della disciplina in esame.

In particolare, come evidenziato dalla relazione illustrativa al DM, le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 13 a 17 del DL 22 marzo 2021 n. 41 hanno disegnato un quadro normativo (c.d. “regime–quadro”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo DL (e richiamate nell’art. 1 del DM; si veda “In arrivo il decreto sull’autodichiarazione aiuti di Stato” del 20 novembre 2021) di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Si rileva che il decreto fa riferimento ai massimali previsti fino al 31 dicembre 2021, come risultanti dall’aggiornamento del Quadro temporaneo del 28 gennaio 2021, sulla base della decisione della Commissione europea 15 ottobre 2021 n. C (2021) 7521 final che considera le misure notificate relative all’aiuto SA.62668.

Tanto premesso, a norma dell’art. 2 del DM 11 dicembre 2021, gli aiuti richiamati dall’art. 1 del DM sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, vale a dire:
– per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
– per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021, 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli,

Gli aiuti richiamati, in presenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.12, pari a 3.000.000 di euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 e a 10.000.000 di euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DM, ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea 15 ottobre 2021 n. C(2021) 7521 final. In tale decisione la data di concessione è definita come di seguito:
– la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
– la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
– la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (incluso l’annullamento delle rate IMU).

È presumibile che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del provvedimento relativo all’autodichiarazione, fornirà specifiche indicazioni sull’individuazione della data di concessione in relazione a ciascuna misura prevista (come avvenuto, ad esempio, nelle istruzioni alla dichiarazione sostitutiva contenuta nell’istanza relativa al contributo a fondo perduto “perequativo”).

In relazione ai crediti d’imposta, Assonime, nella circolare n. 37/2021, ha osservato che la Commissione testualmente non indica la data della compensazione ma quella in cui il credito è ammesso in compensazione; pertanto, ad esempio, per il credito di imposta sui canoni di locazione, poiché l’utilizzo in compensazione è consentito a partire dalla data di pagamento dei canoni di locazione, sarebbe questa la data rilevante.

L’art. 3 del DM prevede che i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’art. 1 presentino all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” (commi 1 e 4).
Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, occorre indicare la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste.